IN ARRIVO NUOVE TUTELE PER LE PARTITE IVA

Il 19 giugno 2019 l’Unione Europea ha adottato una Direttiva (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2019-INIT/it/pdf) in tema di tutela delle condizioni di lavoro, introducendo diversi obblighi per i datori e maggiori tutele a vantaggio dei lavoratori autonomi e atipici. I singoli Stati membri dovranno entro tre anni adeguare i rispettivi Ordinamenti alla nuova disciplina.

MAGGIORI TUTELE PER LE PARTITE IVA In Italia molti titolari di partite IVA, che a tutti gli effetti rientrano nella categoria dei lavoratori atipici, potranno beneficiare di una serie di garanzie che prima erano sostanzialmente precluse. Il datore di lavoro, infatti, sarà obbligato a fornire – entro sette giorni dall’inizio dell’impiego – gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, quali:

– il luogo di lavoro fisso o prevalente;

– il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore, o una breve descrizione dello stesso;

– la data di inizio, di fine o la durata del rapporto di lavoro e dell’eventuale periodo di prova;

la retribuzione e le modalità di pagamento;

– quando prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana lavorativa, nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;

– la durata massima del periodo di prova, mai superiore ai sei mesi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE La Direttiva impone altresì al lavoratore – qualora previsto dalla legge – di erogare al lavoratore la formazione professionale, che deve essere retribuita e, ove possibile, effettuata durante l’orario di lavoro.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRI LAVORI Ai lavoratori autonomi e atipici sarà inoltre garantita la possibilità di svolgere altri lavori, oltre a quello per cui sono già pagati. La Direttiva, infatti, prevede che il datore – salvo i casi di salute, sicurezza e prevenzione dei conflitti di interesse –  non potrà vietare al lavoratore di accettare impieghi, né riservargli un trattamento sfavorevole sulla base di tale scelta.

Avv. Stefano FRANCHI

Condividi...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *