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La Sentenza N. 2950 del 03/02/17 emanata dalla Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni di segno contrario assunte dai giudici di merito, afferma la responsabilità contrattuale della banca per operazioni “on-line” non riconosciute dal cliente.

Il principio è il seguente: non spetta al cliente creditore provare la propria estraneità dalla operazione contestata e non riconosciuta (come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello), bensì alla banca debitrice dimostrare di aver adottato “misure idonee a garantire la sicurezza del servizio”. Peraltro nell’effettuare tale valutazione è esigibile un livello di diligenza elevato, dal momento che la natura stessa dell’attività esercitata impone all’istituto bancario di prendere in considerazione e neutralizzare anche l’utilizzo di tecniche fraudolente da parte di terzi nonché possibili comportamenti incauti da parte dei clienti, purché prevedibili. In quest’ottica, tali evenienze rientrano nel rischio d’impresa a carico dell’istituto di credito.

Tale conclusione, fondata sui principi codicistici di cui agli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c., è ispirata anche dalla (dichiarata) volontà della Suprema Corte di tutelare la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema bancario, e dunque, indirettamente, il risparmio quale bene costituzionalmente rilevante.

L’enunciato criterio si pone in linea con i principi espressi nella Direttiva 2007/64/CE, recepita con D. Lgs. 11/2010, che disciplina i servizi di pagamento nel mercato interno introducendo stringenti obblighi in capo al prestatore del servizio di pagamento.

La Corte ha in sostanza aderito a quella corrente di pensiero, particolarmente favorevole ai correntisti, che impone alla banca un onere più gravoso ai fini della prova liberatoria.

La Decisione si sofferma infine, seppur solo marginalmente, sulle eventuali ipotesi di colpa del correntista, ravvisando tale fattispecie soltanto in caso di comportamenti dolosi da parte del cliente, oppure “talmente incauti da non poter essere fronteggiati con anticipo”.

Avv. Azzurra DI CARLO

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