La decadenza consiste nella preclusione dell’esercizio di un diritto o di una potestà da parte del titolare a causa del mancato compimento di un’attività nei termini previsti da una norma specifica. In materia tributaria, a differenza di quanto accade in ambito civilistico, c’è un riferimento più frequente a termini decadenziali, mentre il regime di prescrizione degli atti è affrontato solo in via residuale.
In termini pratici, qualora doveste ricevere dall’Agenzia delle Entrate (o dall’Ente che ha la potestà di contestare il pagamento di un tributo) la notifica un Avviso di accertamento oltre i termini previsti, la relativa pretesa sarà nulla, a condizione che il decorso del termine sia eccepito dinanzi alla Magistratura tributaria di riferimento.
L’individuazione del giorno di perfezionamento della notifica è semplice:
– per il calcolo della decadenza, bisogna considerare il giorno in cui l’Ufficio spedisce o consegna l’atto all’agente notificatore;
– per il calcolo dei sessanta giorni entro cui effettuare il Ricorso, il dies a quo è il giorno in cui riceverete materialmente la notifica.
IMPOSTE DIRETTE – IRPEF, IRES, IRAP…
(DECADENZA: 5 o 7 ANNI – PRESCRIZIONE 10 ANNI)
La Legge N. 208/15 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha previsto nuovi termini di decadenza a partire dal periodo di imposta 2016, applicabili sia alle imposte dirette che all’IVA. Tale norma ha concesso più tempo all’Amministrazione finanziaria (un anno in più in presenza di dichiarazione, due anni in più in caso di omessa dichiarazione) per notificare i propri atti accertativi rispetto al regime precedente, come evidenziato nella tabella sottostante:
PERIODO D’IMPOSTA | UNICO | TERMINI CON DICHIARAZIONE PRESENTATA | TERMINI CON DICHIARAZIONE OMESSA |
2011 | 2012 | 31/12/16 | 31/12/17 |
2012 | 2013 | 31/12/17 | 31/12/18 |
2013 | 2014 | 31/12/18 | 31/12/19 |
2014 | 2015 | 31/12/19 | 31/12/20 |
2015 | 2016 | 31/12/20 | 31/12/21 |
2016 | 2017 | 31/12/22 | 31/12/24 |
2017 | 2018 | 31/12/23 | 31/12/25 |
2018 | 2019 | 31/12/24 | 31/12/26 |
La Legge di stabilità ha inoltre cancellato il raddoppio dei termini in caso di presentazione di denuncia penale, introdotto dal legislatore nel 2006 e meglio specificato nel D.Lgs. 128/15.
TRIBUTI LOCALI – TARI, IMU, TASI, TARSU…
(DECADENZA: 5 ANNI – PRESCRIZIONE: 5 ANNI)
Diversamente da quanto previsto nella casistica precedente, i crediti tributari derivanti da incomplete, errate o omesse dichiarazioni decadono sempre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ad affermarlo è la Legge N. 296/06 (c.d. Legge finanziaria 2007), che ha modificato i termini precedenti (tre e quattro anni), uniformandoli.
PERIODO D’IMPOSTA | UNICO | TERMINI CON DICHIARAZIONE PRESENTATA | TERMINI CON DICHIARAZIONE OMESSA |
2006 | 2007 | 31/12/10 | 31/12/11 |
2007 | 2008 | 31/12/13 | 31/12/13 |
2008 | 2009 | 31/12/14 | 31/12/14 |
2009 | 2010 | 31/12/15 | 31/12/15 |
2010 | 2011 | 31/12/16 | 31/12/16 |
2011 | 2012 | 31/12/17 | 31/12/17 |
2012 | 2013 | 31/12/18 | 31/12/18 |
2013 | 2014 | 31/12/19 | 31/12/19 |
Altri termini a decadenza sono previsti per la notifica delle cartelle di pagamento (secondo, terzo o quarto anno successivo alla dichiarazione, a seconda dei casi), in caso di diritto al rimborso relativo a errato versamento (quarantotto mesi) e per diversi altri crediti fiscali, tributari e previdenziali.
Avv. Stefano FRANCHI