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La decadenza consiste nella preclusione dell’esercizio di un diritto o di una potestà da parte del titolare a causa del mancato compimento di un’attività nei termini previsti da una norma specifica. In materia tributaria, a differenza di quanto accade in ambito civilistico, c’è un riferimento più frequente a termini decadenziali, mentre il regime di prescrizione degli atti è affrontato solo in via residuale.

In termini pratici, qualora doveste ricevere dall’Agenzia delle Entrate (o dall’Ente che ha la potestà di contestare il pagamento di un tributo) la notifica un Avviso di accertamento oltre i termini previsti, la relativa pretesa sarà nulla, a condizione che il decorso del termine sia eccepito dinanzi alla Magistratura tributaria di riferimento.

L’individuazione del giorno di perfezionamento della notifica è semplice:

– per il calcolo della decadenza, bisogna considerare il giorno in cui l’Ufficio spedisce o consegna l’atto all’agente notificatore;

– per il calcolo dei sessanta giorni entro cui effettuare il Ricorso, il dies a quo è il giorno in cui riceverete materialmente la notifica.

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF, IRES, IRAP…

(DECADENZA: 5 o 7 ANNI – PRESCRIZIONE 10 ANNI)

La Legge N. 208/15 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha previsto nuovi termini di decadenza a partire dal periodo di imposta 2016, applicabili sia alle imposte dirette che all’IVA. Tale norma ha concesso più tempo all’Amministrazione finanziaria (un anno in più in presenza di dichiarazione, due anni in più in caso di omessa dichiarazione) per notificare i propri atti accertativi rispetto al regime precedente, come evidenziato nella tabella sottostante:

PERIODO D’IMPOSTA UNICO TERMINI CON DICHIARAZIONE PRESENTATA TERMINI CON DICHIARAZIONE OMESSA
2011 2012 31/12/16 31/12/17
2012 2013 31/12/17 31/12/18
2013 2014 31/12/18 31/12/19
2014 2015 31/12/19 31/12/20
2015 2016 31/12/20 31/12/21
2016 2017 31/12/22 31/12/24
2017 2018 31/12/23 31/12/25
2018 2019 31/12/24 31/12/26

La Legge di stabilità ha inoltre cancellato il raddoppio dei termini in caso di presentazione di denuncia penale, introdotto dal legislatore nel 2006 e meglio specificato nel D.Lgs. 128/15.

TRIBUTI LOCALI – TARI, IMU, TASI, TARSU…

(DECADENZA: 5 ANNI – PRESCRIZIONE: 5 ANNI)

Diversamente da quanto previsto nella casistica precedente, i crediti tributari derivanti da incomplete, errate o omesse dichiarazioni decadono sempre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ad affermarlo è la Legge N. 296/06 (c.d. Legge finanziaria 2007), che ha modificato i termini precedenti (tre e quattro anni), uniformandoli.

PERIODO D’IMPOSTA UNICO TERMINI CON DICHIARAZIONE PRESENTATA TERMINI CON DICHIARAZIONE OMESSA
2006 2007 31/12/10 31/12/11
2007 2008 31/12/13 31/12/13
2008 2009 31/12/14 31/12/14
2009 2010 31/12/15 31/12/15
2010 2011 31/12/16 31/12/16
2011 2012 31/12/17 31/12/17
2012 2013 31/12/18 31/12/18
2013 2014 31/12/19 31/12/19

Altri termini a decadenza sono previsti per la notifica delle cartelle di pagamento (secondo, terzo o quarto anno successivo alla dichiarazione, a seconda dei casi), in caso di diritto al rimborso relativo a errato versamento (quarantotto mesi) e per diversi altri crediti fiscali, tributari e previdenziali.

Avv. Stefano FRANCHI

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