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L’anatocismo permane un argomento giuridico meritevole di costante attenzione, in quanto un grande numero di contratti bancari stipulati negli anni Ottanta e Novanta recavano la clausola di “capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” che costituisce una pratica ormai comunemente ritenuta illegittima in assenza di patto specifico.

Appare quindi utile ripercorrere brevemente il percorso giurisprudenziale che ha condotto alla affermazione della nullità delle clausole anatocistiche per violazione della norma imperativa posta dall’art. 1283 c.c..

Con alcune importanti Pronunce intervenute nell’anno 1999 (Cass. Civ. N. 2374/99, N. 3096/99, N. 12507/99)  la Suprema Corte ha sancito la illiceità di siffatte clausole, in quanto – in estrema sintesi – il fatto di capitalizzare le passività ogni tre mesi non può essere considerata una consuetudine normativa in grado di derogare all’art. 1283 c.c.. È facilmente immaginabile la portata dirompente di tali Sentenze, in quanto la declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale legittima l’azione restitutoria del privato/correntista, il quale ha dunque diritto alla ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte all’Istituto di credito a titolo di anatocismo.

Tralasciando per brevità la vicenda dell’intervento normativo D.Lgs. 342/99 poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza del 9 ottobre 2000 N. 425), è bene ribadire l’orientamento giurisprudenziale attualmente vigente che ha conclamato la invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi: “…In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale N. 425 del 2000 (…) va escluso che detto requisito soggettivo (opinio iuris ac necessitatis) sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire del 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame … conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l’esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/05/08 N. 11466; conforme, Sez. I, 30/11/07 N. 25016; nonché numerose altre).

Il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al correntista, ha comunque lasciato in sospeso alcuni interrogativi prontamente affrontati dalla Sentenza N. 24418/2010 a Sezioni Unite della Cassazione, e in particolare secondo la descritta Decisione:

  1. la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non potrà essere sostituita con clausole di capitalizzazione semestrale o anche annuale degli interessi, per cui il contratto bancario sarà ritenuto gratuito e non saranno dovuti accessori“…dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna…” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 02/12/2010 N. 24418);
  2. il termine di prescrizione decennale dell’azione decorre dalla data di estinzione del conto e non dal giorno in cui è stato eseguito l’addebito illegittimo (ovvero dalla chiusura trimestrale del conto): “…l’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca…” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 02/12/2010 N. 24418).

In sintesi, ove un privato disponga di un contratto bancario ritenuto sospetto di anatocismo (ancor più se stipulato negli anni ‘80/’90) ed estinto da meno di dieci anni (oppure ancora in corso), appare opportuno procedere alla verifica e al conteggio delle capitalizzazioni passive compiute dalla Banca al fine di valutare l’ipotesi di una azione restitutoria sulla scorta della concorde giurisprudenza appena descritta.

Avv. Azzurra DI CARLO     

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