I rapporti di vicinato rappresentano l’occasione più frequente di litigio fra soggetti diversi, in quanto costretti a condividere – il più delle volte non per scelta – aree e servizi comuni: tale circostanza genera numerosi conflitti che rischiano di tradursi in condotte giuridicamente rilevanti in ambito civilistico e talvolta anche sotto il profilo penale.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ben potrà configurarsi nell’alveo dei rapporti e delle vicende condominiali il reato di “stalking”, in quanto i comportamenti reiterati e aggressivi da parte del vicino possono integrare le condotte persecutorie delineate dall’art. 612 bis C.P., purché tali da ingenerare uno stato di ansia patologico in capo alla vittima, indotta a modificare per svariati aspetti le proprie abitudini di vita.
La Suprema Corte, chiamata a Pronunciarsi sul punto in diverse occasioni, riconosce quale elemento integrante lo “stalking condominiale” un cambiamento forzato nella routine quotidiana della vittima, consistente nell’ispezionare il pianerottolo dallo spioncino della porta prima di ogni uscita, onde evitare spiacevoli incontri, poiché tale condotta “…determina una modifica di abitudini e un consistente tasso di disturbo, incidendo sulla normale confidente tranquillità con cui le persone usano utilizzare le aree, protette e riservate, degli spazi comuni condominiali…” (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 06/03/18, N. 10111).
Si sofferma invece su aspetti differenti la recente Sentenza N. 10101 del 11/01/18, in cui la Corte dà rilievo ad alcuni elementi utili a dimostrare l’innocenza dell’Imputato, che aveva pedinato in maniera petulante la sua vicina di casa. Gli Ermellini mettono in evidenza infatti, conferendo valore scriminante alla circostanza, 77 telefonate effettuate in un singolo giorno dalla donna sull’utenza del vicino, idonee a evidenziare la reciprocità di rapporti conflittuali fra i due soggetti. Le condotte dell’uomo pertanto non sono state considerate persecutorie, in quanto la vicendevole ostilità emersa nella specie non ha evidenziato lo stato di soggezione di una persona rispetto all’altra.
Questi ultimi arresti giurisprudenziali non esauriscono il novero della ricca e fantasiosa casistica di ciò che accade nei nostri palazzi, ma contribuiscono di certo a chiarire l’ambito di appartenenza del reato di “stalking condominiale”, da non confondere con la più lieve fattispecie contravvenzionale prevista dall’art 660 C.P. (molestie), o con le residue condotte che, seppur provocatorie e fastidiose, rientrano comunque nell’ambito della ordinaria dinamica condominiale.
Avv. Stefano FRANCHI