Il “danno da vacanza rovinata” è disciplinato dall’art. 47 del D. Lgs. 79/11 (Codice del Turismo), che tutela il turista dall’inadempimento di non scarsa importanza posto in essere dal tour operator nell’esecuzione delle prestazioni promesse all’interno del pacchetto turistico denominato “tutto compreso”.
Il viaggiatore, pertanto, potrà invocare un risarcimento del danno (non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c.) correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, in relazione ai contratti di viaggio, alloggio e/o fornitura di servizi turistici.
Non è sufficiente pertanto una generica insoddisfazione relativa allo svolgimento del viaggio organizzato, ma è necessaria – ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale – l’esistenza di lesione di diritti inviolabili, debitamente dimostrati dall’attore mediante l’allegazione di elementi di fatto – foto, testimonianze, filmati – dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (cfr. ex multis Cass. Civ., 25/03/09, N. 7211)
Ma quali sono, in concreto, le inottemperanze del tour operator che giustificano l’adozione di una azione risacitoria? Di seguito forniamo alcuni esempi.
SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO – è stata riconosciuta la responsabilità del tour operator, in solido con la compagnia aerea, per lo smarrimento dei bagagli di una coppia in luna di miele “intercontinentale”, che ha causato evidenti ed inevitabili disagi, precludendo il pieno godimento del viaggio di nozze, considerato occasione irripetibile (cfr. Trib. Reggio Emilia, N. 279/13).
STRUTTURA ALBERGHIERA DI QUALITA’ INFERIORE – nel caso in cui il turista-consumatore venga alloggiato in una struttura alberghiera dotata di scarse condizioni igieniche, e comunque di qualità inferiore rispetto a quella pubblicizzata all’atto dell’acquisto, diminuisce in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica (cfr. Tribunale di Como, N. 1304/14). Lo stesso dicasi quando la struttura sia del livello pubblicizzato, ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi – palestra, spa e piscina – non ancora ultimati (cfr. Tribunale di Napoli, N. 2195/13).
SCADENTI CONDIZIONI DEL MARE E DELLA SPIAGGIA – in capo all’operatore turistico sussiste l’obbligo di garantire ai viaggiatori la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, qualora tali caratteristiche siano state evidenziate nel depliant illustrativo: nel caso in cui l’agenzia non fornisca pertanto la prova che le scadenti condizioni dei luoghi pubblicizzati derivino da caso fortuito o forza maggiore, il venditore del pacchetto turistico dovrà comunque risponderne nei confronti del cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04/03/10, N. 5189).
MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA – l’art. 50 del Codice del Turismo sancisce infine l’obbligo in capo all’agenzia di viaggi di stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile a favore del turista che si trovi all’estero, tale da garantire il rimborso del prezzo del pacchetto e l’immediato rientro.
La quantificazione del danno – che deve essere invocato entro un anno dal rientro delle vacanze – avviene in via equitativa, tenendo conto dell’irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito dal consumatore alla vacanza e dello stress derivante dai disservizi.
Avv. Stefano FRANCHI
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