La modifica della tradizionale fatturazione da base mensile ad un sistema a 28 giorni da parte di quasi tutti gli Operatori del settore delle telecomunicazioni a partire dal 2016, non è passato inosservato né agli utenti (vittime, spesso ignare, delle spietate logiche del mercato), né all’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, né tantomeno al Legislatore. L’excursus della vicenda viene riportato nei paragrafi che seguono, mentre riteniamo utile citare subito l’intervento legislativo che ha uniformato la disciplina in senso favorevole agli utenti: l’art. 19 – quinquiesdecies della “Manovra fiscale 2018” (Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 di conversione del DL n. 148/17) ha stabilito la cadenza della fatturazione su base mensile o multipli del mese, con termine di 120 giorni per l’adeguamento delle Compagnie telefoniche, a pena di sanzioni pecuniarie per le Società inadempienti.
In caso di persistenza della violazione, la citata norma conferisce potere all’Agcom di ordinare la cessazione della condotta e il rimborso ai clienti delle somme indebitamente percepite indicando il termine entro cui adempiere. Inoltre, il singolo utente danneggiato potrà richiedere – ai sensi del comma 4 bis – un indennizzo forfettario pari ad € 50,00, maggiorato di € 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità.
COME SI E’ ARRIVATI ALLA ATTUALE SITUAZIONE? Il grido di allarme sollevato dalle Associazioni dei consumatori a seguito dell’aumento generalizzato dei costi dell’8,6% come conseguenza della nuova modalità di fatturazione, venne raccolto dalla Agcom con la prima Delibera sul punto (n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017) che rilevò un difetto di trasparenza in danno dei consumatori determinato dal “venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, ossia il mese” in misura diversa tra “il settore della telefonia mobile, in cui la maggior parte del traffico è prepagato, e quello della telefonia fissa, dove il traffico è per la quasi totalità postpagato”. Con la stessa Delibera l’Autorità, modificando l’art. 3 della precedente n. 252/16/CONS attuativa dell’art. 71 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259), stabilì che “per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane” concedendo ai fornitori del servizio un termine di 90 giorni per l’adeguamento.
I ricorsi amministrativi promossi dalle Compagnie avverso i citati Provvedimenti risultano tuttora pendenti, per cui il braccio di ferro fra utenti e operatori è ancora in corso.
Avv. Stefano FRANCHI