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Con la diffusione di internet tra i giovani ed il quotidiano utilizzo da parte degli stessi dei social network quale principale strumento di comunicazione, ogni forma di relazione sociale, compreso il bullismo, trova terreno fertile nella realtà virtuale: il fenomeno del c.d. cyberbullismo, la cui estensione sta assumendo contorni preoccupanti, ne è un esempio palpabile.

Per arginare tale deriva il legislatore ha deciso di intervenire, facendo fronte ad vuoto normativo finora parzialmente colmato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con l’emanazione della Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, avente l’obiettivo di arginare ogni espressione di questo fenomeno, prevedendo provvedimenti di garanzia in favore delle vittime, e disponendo nel contempo strumenti repressivi nei confronti di chi commette gli illeciti.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO la Legge delinea una volta per tutte la fattispecie, che si configura in presenza di “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

PREVENZIONE Ruolo fondamentale nella lotta al fenomeno viene affidato alle istituzioni scolastiche, con l’individuazione, tra i docenti, di un referente per le iniziative contro gli episodi di cyberbullismo. Al Preside dell’istituto è demandato il compito di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di prevaricazione e di convocare tutti gli interessati per adottare misure a tutela della vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore dell’illecito.

ISTANZA PER L’OSCURAMENTO O LA RIMOZIONE La vittima che abbia compiuto 14 anni ed i genitori possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network un’istanza per l’oscuramento ovvero la rimozione dei dati personali del minore diffusi in rete. Il titolare del trattamento o il gestore del sito deve provvedere entro le successive 48 ore. Diversamente potrà essere interessato il Garante della Privacy che provvede entro le successive 48 ore ( modello per la segnalazione al link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688 ).

PROCEDURA DI AMMONIMENTO Infine la Legge ha previsto l’estensione della procedura di ammonimento da parte del questore (già prevista in caso di stalking) nelle ipotesi di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi a mezzo internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è stata presentata denuncia.. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Anche la c.d. Legge sulla Buona Scuola, la n. 107 del 2017, fa riferimento al fenomeno, quando tra gli obiettivi formativi prioritari demandati alle istituzioni scolastiche individua specificamente la “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico”.

Fino all’intervento di queste novità legislative il percorso di riforma incontrava notevoli difficoltà legate alla definizione e delimitazione del tema e al rischio di creare nuovi reati per situazioni già sanzionate penalmente. Permangono, in ogni caso, alcuni dubbi rispetto alla reale efficacia e tempestività dei meccanismi di rimozione dei contenuti condivisi, immediatamente acquisibili da un numero illimitato di utenti della rete.

Avv. Nicola Paolo ROSSETTI

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