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Analizziamo la variegata casistica giurisprudenziale in tema di sosta irregolare di veicoli, che – in presenza di determinate condotte poste in essere dall’automobilista – integra il reato di violenza privata (previsto dall’art. 610 c.p.) punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

OSTRUZIONE VOLONTARIA DEL TRANSITO (Cass. Pen., 12 maggio 2014, n. 25785): integra il reato di violenza privata il parcheggio di un’autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire ad un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via, accompagnato dal rifiuto reiterato di liberare l’accesso.

RIFIUTO DI RIMUOVERE L’AUTO IN DIVIETO (Cass. Pen., 18 novembre 2011, n. 603): la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominale, si rifiuti di rimuoverla, configura il delitto di cui all’art. 610 c.p..

SOSTA IN UNO SPAZIO RISERVATO AI DISABILI (Cass. Pen., 23 febbraio 2017, n. 17794): integra altresì il reato la condotta di chi parcheggia l’automobile in uno spazio riservato alla sosta dei veicoli di soggetti affetti da disabilità, quando tale spazio è destinato ad un soggetto determinato (nella specie, il veicolo era stato lasciato in sosta per oltre quindici ore fino alla rimozione da parte della polizia locale).

Il requisito basilare affinché venga ravvisata la fattispecie delittuosa è pertanto la privazione coattiva della libertà di determinazione e di azione dell’offeso, il quale deve essere  pertanto costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà.

La Suprema Corte, tuttavia, non ravvisa la configurabilità del reato in casi meno eclatanti, nonostante l’esistenza di un pregiudizio in capo al soggetto costretto a subire una violazione stradale.

RIFIUTO DI EFFETTUARE UNA MANOVRA DI RETROMARCIA (Cass. Pen., 26 maggio 2014, n. 51697): non commette nessun reato chi omette di aderire all’altrui richiesta, ponendo in essere una mera forma passiva di non cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente (esclusa, nella specie, la responsabilità in capo all’imputato che, parcheggiando la propria autovettura dietro quella della vittima, ferma dinanzi alla barriera di un parcheggio condominiale, aveva impedito alla stessa di effettuare manovra in retromarcia, costringendola ad impegnare il marciapiede per uscire dal suddetto parcheggio).

Si segnala infine – in tema di semplice sosta in doppia fila – la necessità di dimostrare che il soggetto agente abbia omesso di spostare la propria vettura nonostante la segnaletica e le esplicite richieste della persona offesa, oppure che trattasi di un fatto non episodico, più volte segnalato dal soggetto passivo.

Avv. Nicola Paolo ROSSETTI

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