Le spese di mantenimento dell’autovettura rappresentano un costo ricorrente in ogni bilancio familiare. A parte gli inevitabili oneri correlati alla manutenzione, sono due le uscite che si presentano a cadenza regolare: la tassa automobilistica (c.d. bollo) e la RC auto.
BOLLO AUTO Il “bollo” (denominato anche tassa automobilistica) è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia, di cui beneficia la Regione di residenza del proprietario del mezzo. Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), anche se è ammessa la prova contraria in taluni casi (tra i quali vendita, furto o radiazione del mezzo).
Termini prescrizionali Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’individuare il termine di prescrizione di tre anni in capo alla Regione per la effettuazione dell’accertamento. Sempre nel triennio dalla mancata opposizione (o pagamento del tributo), l’Ente concessionario deve emettere la relativa cartella di pagamento. Sul punto, da ultimo, si è espressa la Sezione Tributaria della Suprema Corte, con la Sentenza n. 593/17.
Agevolazioni Sono esentati dal pagamento del bollo:
– i proprietari di auto storiche (almeno 30 anni di immatricolazione) o di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (a partire dai 20 anni, ricorrendo determinate condizioni);
– soggetti disabili o intestatari che abbiano fiscalmente a carico il disabile stesso, nel caso in cui quest’ultimo abbia un reddito inferiore a € 2.840,51;
– i titolari di auto elettriche (generalmente, per i primi 5 anni) o a gpl-metano, che godono di una esenzione dal 75% al 100%, a seconda delle Regioni di residenza.
RC AUTO La Responsabilità civile auto (conosciuta anche come RCA o RC auto) è l’unica copertura assicurativa prevista dalla legge come obbligatoria: il codice della strada impone infatti la manleva di eventuali danni provocati a terzi, a cose, a passeggeri e a trasportati dai veicoli a motore che circolano sulle strade pubbliche, anche se in sosta o privi del guidatore.
Termini prescrizionali Preliminarmente bisogna osservare che l’art. 1901 c.c. prevede la risoluzione di diritto dal contratto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Il diritto della Compagnia a richiedere le rate di premio scadute, invece, si prescrive in un anno. Tutti gli altri diritti in materia assicurativa si prescrivono – ai sensi dell’art. 2952 c.c. – in due anni dal giorno dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui il diritto si fonda.
Agevolazioni Il D.L. 7/07 (c.d. Legge Bersani) ha previsto per chi compra un auto (nuova o usata) la possibilità di acquisire la medesima classe di merito di un veicolo di sua proprietà (o di proprietà di un componente del nucleo familiare), facendone espressa richiesta all’atto di stipula della nuova assicurazione. Per i disabili, a differenza di quanto previsto per il bollo, non sono concesse agevolazioni, sebbene alcune compagnie offrano servizi e sconti particolari per le categorie protette effetto di speciali convenzioni stipulate con alcune associazioni, previa effettuazione di specifiche modifiche all’autoveicolo.
Avv. Stefano FRANCHI