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Il caso trae origine dalla vicenda di un padre che agì in giudizio contro una Azienda Sanitaria Locale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inesatta esecuzione dell’intervento di raschiamento uterino cui era stata sottoposta la moglie. Alla errata prestazione sanitaria era seguita la prosecuzione della gravidanza e quindi la nascita indesiderata della bambina.

A sostegno dell’azione il padre rilevò che la gestazione era andata avanti nonostante la volontà contraria palesata dai genitori, dovuta alla loro età avanzata e alla presenza di un altro figlio. Evidenziò altresì che a seguito di tale nascita, egli aveva sostenuto spese non preventivate per il sostentamento della neonata ed era stato costretto a dare le dimissioni dal posto di lavoro per ottenere la liquidazione del TFR maturato.

La domanda, respinta in primo e secondo grado, ha trovato accoglimento dinanzi alla Corte di Cassazione con la Pronuncia n. 2675 del 5 febbraio 2018, che ha sancito la sussistenza del diritto al risarcimento in favore del padre. Nell’occasione la Suprema Corte ha rinviato la controversia alla Corte di appello competente, statuendo il seguente principio di diritto:

“In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre”.

Il giudice di legittimità ha infatti rilevato che il padre, essendo un soggetto titolare di diritti e doveri legati alla procreazione, subisce direttamente gli effetti negativi dell’errata condotta dei Sanitari e della Struttura ospedaliera. Pertanto, al pari della madre e del neonato, egli appartiene alla categoria di soggetti “protetti” dall’inadempimento cagionato dalla mancata o inesatta prestazione sanitaria.

In simili casi il padre ha dunque diritto al ristoro dei danni, fra i quali va ricompreso il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dal dovere di mantenimento dei genitori verso i figli.

Avv. Francesco Saverio FRANCHI

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