Non è infrequente, purtroppo, che un volo aereo venga cancellato dopo la prenotazione del viaggio: può risultare utile, quindi, sapere se è possibile chiedere un rimborso, e a chi.
Dall’annullamento del volo, infatti, può scaturire un indennizzo che prescinde dalla figura del “danno da vacanza rovinata” (sulla più ampia casistica, consulta l’approfondimento cliccando sul link http://studiofranchivalente.com/2018/04/06/311/)
La Corte di Cassazione (con la Sentenza n. 13226 del 25/05/18) si è infatti pronunciata sulla richiesta risarcitoria promossa nei confronti di un’agenzia di viaggi per la vendita di otto biglietti aerei relativi a una rotta annullata dal vettore.
Dopo una prima pronuncia favorevole al viaggiatore da parte del Tribunale, la Corte di Appello ribaltava tale decisione ed il caso finiva dinanzi la Suprema Corte.
L’agenzia viaggi – in qualità di semplice intermediaria per la vendita del biglietto – non si riteneva responsabile dell’inadempimento contrattuale che, invece, andava imputato alla compagnia aerea; il ricorrente, invece, attribuiva la piena responsabilità all’agenzia, in virtù del fatto che la stessa non avrebbe dimostrato il proprio adempimento, né tantomeno le circostanze che lo avrebbero reso impossibile ovvero inesigibile.
Orbene, la Suprema Corte confermava la decisione assunta dalla Corte di Appello, uniformandosi al principio già reso con una precedente pronuncia (Cass. Civ., Sent. n. 3504 del 23/04/97) secondo cui l’agenzia di viaggi che vende biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore – contratto qualificabile come appalto di servizi – assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio, restando peraltro estranea al contratto di trasporto fra l’acquirente del biglietto quale titolo di viaggio ed il vettore.
Quindi, in caso di cancellazione del volo la domanda di rimborso, ed eventualmente di risarcimento del danno, non andrà inoltrata all’intermediario turistico, ma direttamente alla compagnia aerea, soggetto con il quale si perfeziona il contratto di trasporto ed unico responsabile dell’inadempimento.
Avv. Nicola Paolo ROSSETTI