Skip to content Skip to footer

Il marchio italiano “Gucci” e quello statunitense  “Guess” hanno dato vita nell’ultimo decennio a una battaglia legale senza precedenti: azioni di risarcimento per contraffazione del marchio e dei segni distintivi, concorrenza sleale e parassitaria e opposizioni amministrative contro i rispettivi depositi di marchi a livello comunitario e mondiale. Solo di recente i due colossi della moda hanno raggiunto un accordo, siglando una transazione che ha messo fine ai contenziosi aperti in Italia, Stati Uniti, Cina e Francia.

VICENDE GIUDIZIARIE Gucci azionava la propria pretesa risarcitoria nell’anno 2009 presso i Tribunali di New York e Milano, i quali giunsero a conclusioni differenti: il primo impose a Guess di risarcire l’azienda italiana, inibendo altresì l’uso di alcuni marchi; il secondo diede ragione all’azienda americana, con una Sentenza di cui forniremo una breve disamina, parzialmente riformata dalla Corte di Appello nel 2014. Le stesse pretese furono azionate nei fori di Parigi e Nanchino. Anche la Corte di Giustizia Europea ha sposato le ragioni di Guess, fondando la decisione sulla “diversa impressione visiva” dei due loghi.

TRIBUNALE MILANO, SEZ. PROPR. INDUSTR. E INTELL., N. 6095/13

Fra tutte le Pronunce evidenziate, quella più approfondita e meglio motivata (83 pagine) è sicuramente quella resa dal foro meneghino, che ha enunciato diversi principi spartiacque in materia di contraffazione.

Ma qual era l’oggetto del contendere? Il noto marchio fiorentino creato da Guccio Gucci lamentava la servile, prolungata e parassitaria imitazione e contraffazione – disciplinata dall’art. 2598 c.c. – da parte di Guess:

–  dei propri segni distintivi (in particolare la “G” corsiva, maiuscola, squadrata, “verde-rosso-verde”, “flora”)

dei propri prodotti e accessori (scarpe, cinture, borse, portachiavi, gioielli, portafogli);

–  delle proprie iniziative pubblicitarie e commerciali, con cadenza ripetitiva e permanente.

L’azienda americana, nella altrui proiezione, avrebbe in buona sostanza abbandonato i segni distintivi usati precedentemente (uno tra tutti, il triangolo rosso con punto interrogativo), per usufruire della notorietà di Gucci e presentarsi al mercato come valida alternativa, a più basso prezzo, della azienda fiorentina.

Guess, insistendo nelle diverse sedi giudiziarie adite sulla declaratoria di nullità di tutti i marchi registrati da Gucci per carenza dei requisiti, perdita di capacità distintiva e difetto di utilizzazione, contestava integralmente gli addebiti relativi alla contraffazione, sostenendo:

–  la diversità letterale, fonetica e concettuale tra le espressioni “Gucci” e “Guessescludendo che il carattere corsivo potesse essere oggetto di esclusiva, trattandosi di forma grafica standard, largamente utilizzata nel campo della moda;

la debolezza e la diffusione dei marchi costituiti da semplici lettere dell’alfabeto (portando come esempio le “G” corsive di Gant, Guerlain, Guru, Romeo Gigli);

la commercializzazione precedente dei propri prodotti, comunque diversi da quelli di Gucci e rivolti altresì a un mercato differente.

MANCATO RISCHIO DI CONFUSIONE DEL CONSUMATORE

La Sentenza analizza in concreto il rischio di confondibilità dei due marchi, entrambi noti e riconoscibili sul mercato internazionale, giungendo a concludere che:

“…Il marchio “Guess” non è in concreto confondibile, neanche sotto il profilo del rischio di associazione, con quello altrui anteriore e patronimico Gucci, atteso che si tratta di segni entrambi notori, profondamente diversi sia per le denominazioni, che per i caratteri e le sottolineature utilizzate, ed atteso l’elevato livello di attenzione dei consumatori del settore di riferimento, quello dell’abbigliamento e degli accessori di alta gamma e di rilevante costo, essendo riferito il primo marchio a prodotti appariscenti, destinati ad un pubblico giovanile, il secondo a prodotti signorili e “di classe”.

NON RAVVISABILITÀ DI CONDOTTE “PARASSITARIE”

Pur ritenendo possibile in astratto che un’azienda – non colpevole di contraffazione – possa trarre un oggettivo ed immeritato vantaggio competitivo mediante sfruttamento di risorse e risultati altrui, la Sentenza analizza nel suo complesso anche l’addebito di concorrenza parassitaria, ritenendolo insussistente in capo a Guess:

“… valutati nel dettaglio tutti i numerosi casi indicati dalla difesa Gucci e valutata anche la fattispecie nel suo complesso, non si può affermare che le scelte stilistiche di Guess si siano ispirate ed allineate a quelle attuate da Gucci in modo originale e creativo. Sembra piuttosto che entrambe le maison abbiano seguito le tendenze della moda con riferimento ad alcune particolari scelte, restando comunque entrambe fedeli alle proprie peculiari caratterizzazioni…”.

Avv. Stefano FRANCHI

fv

Leave a comment

0.0/5

Indirizzi
Teramo
Viale Mazzini, 6
Roma
Viale Mazzini 113

P. Iva 00244620670

Copyright © 2025 P.IVA 01683680670 – Privacy Policy – Cookie Policy – Tutti i diritti sono riservati – Marketing Agency Deraweb