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L’utilizzo dello smartphone durante la guida, che negli ultimi anni è purtroppo diventato un fattore di obiettiva pericolosità sociale, rappresenta la principale causa di distrazione sulle strade, incidendo pesantemente sulla sicurezza degli automobilisti.

Il “Rapporto 2016 sulla sicurezza stradale”  stilato dalla Società Dekra (https://www.dekra.it/sites/default/files/DEKRA_Rapporto%202016%20Ufficiale.pdf) , ha sancito che ben “il 90% degli incidenti stradali è causato da cattive abitudini”, fra le quali spicca quella legata all’utilizzo del telefono per chiamare, scrivere un messaggio o navigare sui social network.

COSA PREVEDE L’ATTUALE NORMATIVA

L’art. 173 comma 2 del codice della strada prescrive il divieto assoluto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici che richiedano l’uso delle mani durante la guida. E’ sanzionato pertanto non solo il comportamento del soggetto che impugna il telefono per effettuare una chiamata, ma anche di chi:

– utilizza un dispositivo di navigazione satellitare non collocato su un supporto che non implichi distrazioni e utilizzo delle mani;

– sorregge il telefono per utilizzarlo tramite viva voce;

– usa il dispositivo per cercare un numero o effettuare una chiamata d’emergenza;

– scorre la “timeline” di un social network;

– utilizza il telefono con veicolo fermo in coda al semaforo o in mezzo al traffico cittadino;

– registra un video o scatta un selfie.

Non bisogna quindi dimenticare che il divieto dell’uso del cellulare alla guida comprende anche tutte quelle fasi a motore acceso, come ad esempio la sosta al semaforo o in fila al casello. Quindi anche chi dà una sbirciatina alle applicazioni dello smartphone in tali frangenti è comunque passibile di sanzione.

COMPORTAMENTI CONSENTITI

La citata norma non pone un divieto assoluto all’uso del cellulare: ciò che conta è che non sia di intralcio alla guida. E’ pertanto consentito l’utilizzo dei dispositivi mediante bluetooth, altoparlante, vivavoce e auricolari (si noti bene: fissati ad un solo orecchio).

SANZIONI

La sanzione pecuniaria prevista va da 160,00 a 646,00 euro, con decurtazione di 5 punti dalla patente. Se, tuttavia, nei successivi due anni dalla condotta il conducente commette la stessa violazione, subirà la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

È legittima la contestazione in via differita dell’infrazione, se la violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore per motivi di sicurezza stradale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26204/09). Al contrario, la decurtazione di punti necessita di una immediata contestazione al conducente del veicolo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10363/10).

DISEGNO DI LEGGE IN CORSO DI APPROVAZIONE

Una norma inserita nel disegno di legge di riforma del codice della strada, che potrebbe ricevere l’ok entro fine anno quale emendamento alla legge di bilancio, prevede un inasprimento delle sanzioni: multe più salate e ritiro immediato della patente, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla stessa.

La finalità è evidentemente quella di distogliere gli automobilisti dalla tentazione di sbirciare il cellulare, pratica da debellare per la sicurezza della collettività, come ha ricordato il pilota Alex Zanardi in un suo “tweet”: “Viaggiamo circondati da guidatori con gli occhi sul telefono! Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola”.

Avv. Stefano FRANCHI

fv

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