La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un genitore contro il Ministero della Salute, volto ad ottenere l’indennizzo ex L. 210/92 per la patologia asseritamente derivante dalla somministrazione di un vaccino obbligatorio al figlio, ha escluso il nesso di causalità fra vaccini e autismo, confermando un orientamento pressoché univoco fondato sulla casistica a disposizione, di cui si fornisce una sintetica disamina.
CASS. CIV., SEZ. VI, 25/07/18, ORDINANZA N. 19699
Nella fattispecie la Corte ha confermato la validità della Pronuncia resa dei Giudici di primo e secondo grado di Napoli, sulla scorta delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica in atti. Il Perito, infatti, sulla scorta della letteratura scientifica in materia, aveva correttamente analizzato le caratteristiche del caso concreto, che escludevano la sussistenza del nesso di causalità, poiché:
– la risonanza magnetica dell’encefalo, eseguita peraltro a distanza di anni, era risultata del tutto negativa;
– non vi era stato alcun ricovero, né visita neurologica, per asserite reazioni allergiche ai vaccini;
– la diagnosi di sindrome autistica era stata effettuata a distanza di almeno due anni.
Alla luce di quanto rilevato, non risultava rispettato il criterio di “ragionevole probabilità scientifica” applicato in ambito medico-legale dalla Cassazione, avendo riguardo alla tesi propugnata dal ricorrente.
La decisione si pone nell’ambito di una nutrita rassegna giurisprudenziale che ha escluso, in relazione ai casi esaminati, la “plausibilità biologica” della ipotesi di derivazione causale tra vaccinazioni a malattia.
CASS. CIV., SEZ. VI, 09/12/2014, SENTENZA N. 25885
La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso contro il Ministero della Salute, confermava la Sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva escluso, all’esito di accurato esame della letteratura scientifica, che vi fosse evidenza di connessione tra l’autismo (patologia che affliggeva il minore) e l’utilizzazione, come coadiuvante conservante nella preparazione dei vaccini, di mercurio, con possibile intossicazione e danno cerebrale a seguito della somministrazione. Evidenziava, inoltre, che anche la consulenza di parte sulla base della quale era stato proposto appello, nell’affermare la compatibilità fra somministrazione di vaccini contenenti mercurio e autismo, non offriva argomentazioni idonee a consentire la formulazione di un giudizio di alta probabilità in ordine al nesso causale.
ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA DI TRANI
Il G.I.P. della Procura di Trani ha di recente archiviato l’indagine aperta nel 2014 riguardo la possibile correlazione tra vaccini pediatrici e autismo, non essendo emersi elementi su cui fondare alcuna ipotesi di reato.
La Commissione medica formata da quattro esperti in materia, ha infatti concluso che: “…non sono identificabili elementi che possono avvalorare (neppure in termini di elevata probabilità) una relazione causale tra la somministrazione delle dosi vaccinali effettuale e l’autismo…”.
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA DI TORINO
Nel giugno di quest’anno la Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta stimolata dal Codacons, facendo proprie le risultanze della perizia d’Ufficio che ha analizzato la composizione chimica dei vaccini incriminati. Il Consulente dell’accusa – pur riscontrando tracce di tungsteno, alluminio, rame, zinco, manganese e piombo – ha stabilito che la concentrazione di quelle sostanze non è pericolosa per la salute.
Avv. Stefano FRANCHI