Skip to content Skip to footer

L’applicazione dei principi costituzionali ai casi che coinvolgono l’utilizzo di social network, trova una nuova interessante regolazione nella recente Sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, N. 21965 del 10 settembre 2018.

La fattispecie: durante una discussione all’interno di una chat privata di Facebook, un dipendente apostrofa l’amministratore delegato della sua azienda con le parole punteggiate “faccia di m…” e “cogli…”. La stampa della conversazione veniva inviata in forma anonima al datore di lavoro, che pertanto intimava il licenziamento al lavoratore.

A seguito di Pronunce giudiziali di segno opposto (il licenziamento veniva confermato in primo grado, ma in appello veniva dichiarato illegittimo con condanna dell’azienda alla reintegra nel posto di lavoro), la vicenda perveniva dinanzi alla Suprema Corte che sanciva importanti criteri di interpretazione del comportamento “social” del dipendente. Statuiva infatti la Cassazione che:

  • la chat di Facebook in cui è avvenuta la conversazione era composta unicamente da iscritti al sindacato, ed era da considerarsi “privata” in quanto è stata accertata la volontà contraria dei partecipanti alla divulgazione delle comunicazioni;
  • quando la comunicazione tra più persone avviene in àmbito privato, cioè all’interno di una cerchia di persone determinate, con l’intento di escludere terzi dalla conoscibilità dei messaggi e con strumenti idonei a garantire la riservatezza, prevale l’esigenza di tutelare la libertà e segretezza della corrispondenza (e forme equiparabili) ai sensi dell’art. 15 della Costituzione;
  • il principio costituzionale di libertà e segretezza della corrispondenza risulta quindi estensibile anche ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite “mailing list” riservata ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup e alle chat private che abbiano un accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati;
  • i messaggi che circolano all’interno di queste nuove forme di comunicazione devono essere pertanto considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e involabile.

Alla luce dei descritti presupposti in diritto – concludeva la Ecc.ma Corte –  il comportamento del lavoratore non doveva ritenersi né diffamatorio (mancando il requisito della diffusione in pubblico delle espressioni ritenute offensive) e nè antigiuridico ai fini dell’addebito della giusta causa di licenziamento.

Il principio di inviolabilità della corrispondenza ha dunque escluso, nella specie, qualsivoglia addebito di colpa nei confronti del dipendente. Volendo fare un confronto con le motivazioni contenute nella precedente Sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., N. 10280/18 già oggetto di analisi (“La pubblicazione di un post diffamatorio nei confronti del datore di lavoro, può integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento” –  http://studiofranchivalente.com/2018/06/12/360/), si può affermare che la esternazione di pensieri o giudizi nei confronti di terze persone assume una valenza completamente diversa a seconda dello strumento utilizzato: nel caso di pubblicazione sulla propria bacheca “social” la condotta diffamatoria potrebbe realizzarsi (con ogni conseguenza sanzionatoria), mentre nel caso di conversazioni in chat private la Cassazione si è espressa – come visto – in senso negativo.

   Avv. Francesco Saverio FRANCHI

fv     

       

Leave a comment

0.0/5

Indirizzi
Teramo
Viale Mazzini, 6
Roma
Viale Mazzini 113

P. Iva 00244620670

Copyright © 2024 P.IVA 00244620670 – Privacy Policy – Cookie Policy – Tutti i diritti sono riservati – Marketing Agency Deraweb