La velocità che ogni conducente può e deve tenere sulle strade deve essere sempre commisurata – a norma dell’art. 141 del Codice della strada – alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, in modo tale da consentirgli il compimento di tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza. Nel successivo articolo, il Codice, fissa i limiti entro i quali – in assenza di diversa segnalazione – bisogna attenersi sulle diverse tipologie di strada, per non incorrere nelle sanzioni previste.
METODI DI RILEVAZIONE Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova, ai sensi del numero 6 dell’art. 142 C.d.s.:
“… le apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali…”.
La velocità eccessiva deve essere pertanto documentata mediante l’utilizzo di sistemi fotografici (autovelox), di ripresa video (tutor) o con analoghi dispositivi che, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti: l’accertamento basato esclusivamente sulla percezione soggettiva dell’agente accertatore dovrà pertanto considerarsi nullo (cfr., ex multis, Cass. Civ. 22891/09).
AUTOVELOX La Suprema Corte, con due ordinanze molto recenti, si è pronunciata su due fra i principali motivi di ricorso avverso le rilevazioni effettuate tramite autovelox: la distanza dalla segnaletica di riferimento e la taratura dei dispositivi.
– ORDINANZA N. 25993 del 17 ottobre 2018 La Cassazione precisa che non è possibile stabilire un intervallo minimo fra il cartello e il dispositivo (mentre se ne prevede uno massimo di 4 km): la distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento della velocità deve sempre essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, e non assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto congrua una distanza di 400 metri.
– ORDINANZA N. 22889 del 26 settembre 2018 La Suprema Corte ribadisce che laddove il comune non provi la taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox la multa è annullabile. I Giudici – richiamando la Sentenza della Corte Costituzionale N. 113/15 – hanno accertato nel caso in esame che il Comune aveva dato prova dell’originaria taratura senza però allegare alcuna prova rispetto alle tarature e ai controlli successivi.
TUTOR I controlli sulla velocità media sono stati di recente ripristinati dopo la sospensione del sistema Tutor, avvenuta circa tre mesi fa da parte della Corte d’Appello di Roma, che aveva dato ragione alla ditta Craft, depositaria del brevetto originario. Il nuovo sistema predisposto da Autostrade (SICVe-PM)- installato su 22 tratte della rete autostradale – riprende l’intero veicolo, e non solo la targa. Nonostante la modifica del software, anche il nuovo sistema è oggetto di disputa giudiziaria, essendo state intentate due azioni presso i Tribunali di Roma e Milano aventi a oggetto la verifica dei brevetti e la rimozione delle nuove apparecchiature.
SANZIONI Il citato art. 142 C.d.s. disciplina anche l’entità delle multe e delle sanzioni accessorie per eccesso di velocità, stabilendo che:
– il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h prevede una multa che va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro;
– il superamento del limite di velocità compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h prevede una multa che va da 168 a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente;
– il superamento del limite di velocità compreso tra i 40 km/h e i 60 km/h prevede una multa compresa tra i 527 e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio);
– il superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità prevede una multa che va da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente. È prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno; se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio è prevista la revoca della patente.
Viene inoltre stabilito che le violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 sono aumentate di 1/3 e alla terza violazione commessa in un anno che comporta la decurtazione di almeno 5 punti sulla patente è prevista la revisione della patente.
Avv. Stefano FRANCHI