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L’istituto della prescrizione dei reati è disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del codice penale, ed è finalizzato all’attuazione del principio di “ragionevole durata del processo”, sancito nel secondo comma dell’art. 111 della Costituzione.

Al decorrere di un tempo stabilito dalla legge, la pretesa repressiva dello Stato viene meno, e il reato – ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’ergastolo – non è più punibile: tale causa estintiva va dichiarata in Sentenza dal Giudice, che può rilevarla anche d’ufficio (Cass. Pen. 5464/16).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile da parte dell’Imputato, che ha la possibilità di ottenere una pronuncia “nel merito” anche quando il reato sia già prescritto.

NORMATIVA VIGENTE La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione (art. 157 c.p.). Il termine decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158 c.p.). A tale calcolo va poi sommato un aumento di un quarto (o della metà, in caso di reati contro la P.A.) in presenza di alcuni atti interruttivi prestabiliti, fra cui l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari e la richiesta di rinvio a giudizio (art. 160 c.p.).

Raddoppio della prescrizione Per alcune fattispecie considerate più gravi (associazioni mafiose, riduzione in schiavitù, violenza sessuale) il reato non è più perseguibile dopo un periodo di tempo pari al doppio del massimo della pena edittale prevista dalla legge.

In virtù dell’applicazione dei criteri enunciati, si può osservare il termine di prescrizione di alcuni reati, scelti a titolo esemplificativo, nella seguente tabella

REATO PRESCRIZIONE
Lesioni personali 7 anni e 6 mesi
Furto 7 anni e 6 mesi
Truffa 7 anni e 6 mesi
Corruzione semplice 9 anni
Sequestro di persona 10 anni
Rapina 12 anni e 6 mesi
Bancarotta fraudolenta 12 anni e 6 mesi
Omicidio stradale 17 anni e 6 mesi
Concussione 18 anni
Violenza sessuale 25 anni
Omicidio 26 anni e 3 mesi

Sospensione della prescrizione La Legge 103/17 ha introdotto due nuovi casi di sospensione della prescrizione (per un massimo di 18 mesi), oltre quelli già disciplinati dall’art. 159 c.p.:

  • nel giudizio di primo grado, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello;
  • nel giudizio di appello, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di Cassazione.

Statistiche Per quanto riguarda il 2016, dall’ultima Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del Primo Presidente della Corte di Cassazione si apprende che “negli uffici di merito si registra complessivamente un apprezzabile aumento delle prescrizioni (139.488, +3,3%). Le prescrizioni dichiarate dai Tribunali ordinari sono state 31.610 (+6,9 rispetto al periodo 2014-2015) e, per contro, sono diminuite quelle dichiarate dalle Corti di appello (22.380, -6,6%). La maggior parte delle prescrizioni è dichiarata dagli uffici GIP e negli uffici GUP (complessivamente 82.923, ovvero il 59,4% del totale). Quanto alla Corte di cassazione, nel 2016 i procedimenti definiti con dichiarazione di prescrizione del reato sono stati 767 su un totale di 57.725 (1,3% del totale delle definizioni).

Progetto di riforma Il Governo ha annunciato di voler modificare ulteriormente l’istituto della prescrizione, disponendo una sospensione della stessa all’emissione della Sentenza di primo grado (anche di assoluzione). Riuscirà questa misura a garantire un’inversione di tendenza o genererà una ulteriore dilatazione dei tempi del processo?

Avv. Stefano FRANCHI

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