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Il 2 dicembre scorso, la Procura generale d’Egitto ha respinto la richiesta ufficiale avanzata dalla magistratura italiana di iscrivere nel registro degli indagati sette agenti dei servizi segreti egiziani per l’omicidio di Giulio Regeni: “non ci sono prove sufficienti per indagare le persone indicate dalla Procura di Roma”. Due giorni dopo la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati cinque vertici della Nsa egiziana per sequestro di persona, ritenendo che il servizio di intelligence che avrebbe rapito il nostro connazionale non sarebbe anche responsabile per la orte dello stesso.

LA MORTE DI GIULIO REGENI Il 3 febbraio 2016, lungo la strada che collega Il Cairo alla città di Alessandria, venne ritrovato il corpo senza vita del ricercatore triestino, in Egitto dal 2015 per svolgere un dottorato di ricerca sui sindacati indipendenti egiziani, originato dalla sua passione per il tema delle Primavere Arabe. Il suo corpo, rinvenuto pochi giorni dopo la sua scomparsa avvenuta il 25 gennaio 2016, evidenziava lesioni compatibili con l’ipotesi della tortura: le autorità egiziane, sulla cui morte hanno reso più versioni tra loro contrastanti, si sono mostrate decisamente poco collaborative con quelle italiane per fare luce sull’accaduto. Tutto ciò ha portato a delle forti tensioni diplomatiche tra il Cairo e Roma, soprattutto per le difficoltà riscontrate dagli inquirenti italiani nell’acquisizione di materiale probatorio utile a chiarire la vicenda.

A questo punto la domanda sorge spontanea: la collaborazione delle autorità egiziane con l’Italia rappresenta un dovere o una mera facoltà?

LA NORMATIVA SULLA GIURISDIZIONE DELLO STATO ITALIANO l’Ordinamento italiano disciplina la propria giurisdizione penale in ossequio ai principi costituzionali del giudice naturale (art. 25), terzo e imparziale (art. 111).

Art. 6 c.p.: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”.

Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero – secondo quanto precisato dalla Sentenza n. 56953/17 – è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato “anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminoso; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all’estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati”.

Art. 10 c.p.p.: 1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino […] la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.

Attraverso la recente introduzione di quest’ultimo comma (mediante il D.L. 16 maggio 2016, n. 67) il legislatore ha affidato alla Procura di Roma la possibilità di svolgere indagini per fatti commessi all’estero in danno di italiani, introducendo un nuovo perimetro (sussidiario) di intervento: la nazionalità della persona danneggiata.

QUALI SCENARI? I rapporti fra lo Stato italiano e il generale Al Sisi, dopo il rientro in Italia dell’Ambasciatore Maurizio Massari, durato circa un anno e terminato nell’agosto del 2017, si erano di recente stabilizzati. Gli odierni sviluppi, a quasi tre anni dalla morte del nostro connazionale, hanno riacceso le tensioni diplomatiche e politiche fra i due Stati che reclamano la propria giurisdizione sul caso, tanto che anche il Cairo ha minacciato di richiamare in Egitto il proprio rappresentante. Un vero e proprio contrasto internazionale originato dalla ricerca di una verità che, ad oggi, non è stata ancora trovata.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione di Antonio Alexandre CICCONE

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