Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone riconosciuto nell’ordinamento italiano a seguito dell’emanazione della L. 364/89, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
Tale istituto permette al titolare di uno o più beni o diritti (detto disponente o settlor) di separarli dal suo patrimonio e sottoporli al controllo di una persona (fisica o giuridica- trustee), affinché questi li amministri nell’interesse di un beneficiario o con un fine specifico.
COS’È IL TRUST DEL “DOPO DI NOI”? Con la legge 112/2016, nota come legge sul “Dopo di Noi” il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di costituire un Trust per provvedere all’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave.
Con il Trust viene posto dunque un vincolo di destinazione sui beni conferiti, che produce un effetto segregativo dei medesimi, i quali in tal modo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente né del beneficiario né del trustee.
Il trust può essere istituito con testamento o con atto pubblico, come espressamente previsto dall’art. 6 della legge 112/2016: l’atto istitutivo è un negozio giuridico unilaterale sottoscritto dal Disponente, che contiene il regolamento del Trust e i beni o diritti conferiti.
La legge 112/2016 (“Dopo di noi”) prevede espressamente la presenza di diversi soggetti ognuno dei quali avente specifiche funzioni finalizzate all’effettiva tutela e salvaguardia dei disabili.
1) il disponente (settlor): colui che, con atto tra vivi o mortis causa, istituisce il trust e “trasferisce” i beni al fiduciario (trustee).
2) il trustee: colui al quale il disponente “trasferisce” i beni al solo fine di gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse dei beneficiari e in conformità con le disposizioni del trust; pertanto li custodisce e ne tutela l’integrità e il possesso, compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine.
BENEFICI E AGEVOLAZIONI FISCALI Al fine di ottenere i benefici e le agevolazioni previste dalla legge, l’istituto del Trust – con riferimento alla gestione dei beni che costituiscono il fondo – dovrà necessariamente indicare:
- le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave;
- gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti.
Per quanto attiene gli atti di dotazione nel trust, la Legge 112/16 ha introdotto all’articolo 6 alcune interessanti agevolazioni tributarie:
– IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI I beni conferiti in trust istituiti in favore dei disabili sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva «l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave» e che vengano rispettate le ulteriori condizioni indicate in precedenza;
– DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI Le erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, effettuati da privati, a favore del Trust sono deducili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nella misura del 20% del reddito stesso (anziché 10%), fino ad un tetto di 100.000 euro (anziché 70.000).
– IMU I Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni, ai fini dell’ IMU per gli immobili disposti in trust a favore di soggetti disabili;
– IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE I trasferimenti di immobili sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali (€ 200 per ciascuna delle tre imposte e per singolo immobile);
– IMPOSTA DI BOLLO Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee sono esenti dall’imposta di bollo.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione dell’Avv. Enrico MARCONI