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Gli istituti degli accordi prematrimoniali e dei patti successori sono da tempo in odore di riforma. Il Parlamento, infatti, era stato già investito della relativa introduzione a ridosso dell’approvazione della legge n. 76/2016 in materia di unioni civili: tali istituti meritano una attenta disamina soprattutto alla luce di quanto previsto dal disegno di legge recante delega al Governo che ne prevede l’attuazione, approvati di recente dal Consiglio dei Ministri (http://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/ddld_codice_civile.pdf).

OBIETTIVI PRINCIPALI L’intento del legislatore è semplificare la normativa, tramite un riassetto che garantisca chiarezza nell’applicazione dei diritti e la riduzione degli oneri ivi connessi.

COSA S’INTENDE PER ACCORDI PREMATRIMONIALI? Gli accordi prematrimoniali sono manifestazioni di volontà intercorrenti “tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile” in ordine ai rapporti di natura personale e/o patrimoniale (generalmente a tutela dei figli o del coniuge economicamente più debole), nonché ai fini di determinare i criteri di indirizzo della vita familiare e dell’educazione della prole.

I limiti previsti ai fini della validità di tali accordi, sono il rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume.

La stipula, in una fase antecedente rispetto all’eventuale scioglimento del rapporto coniugale o dell’unione civile, non è, di per sé, un fattore trascurabile: è altamente probabile infatti che le parti, in un contesto certamente più disteso, decidano in maniera più consapevole.

LE FINALITA’ DELLA RIFORMA Come si evince a chiare lettere dal disegno di legge, il fine è quello di garantire il verificarsi di determinate conseguenze giuridiche, previste dalle parti in sede di accordo, e la relativa esecutività delle stesse già all’indomani dello scioglimento del vincolo di matrimonio o di unione civile.

COSA S’INTENDE PER PATTI SUCCESSORI? Sulla scia del certificato successorio europeo, la delega al Governo del 28 Febbraio 2019 è tesa a introdurre delle misure di semplificazione in ambito ereditario che il nostro legislatore declina in tre punti principali.

Ai fini della trattazione è necessario, tuttavia, focalizzarsi unicamente sulla definizione di patti successori e sulla loro futura applicazione.

S’intende per patto successorio quella manifestazione di volontà da parte di un soggetto, capace di intendere e volere, mediante la quale lo stesso dispone preventivamente della successione ereditaria dei beni di sua proprietà.

L’assetto ordinamentale attuale prevede la nullità dei patti successori e di ogni altro atto, convenzione o accordo dispositivi del patrimonio di un soggetto, onde preservare la revocabilità del testamento ed evitare che gli eredi facciano affidamento su beni futuri e non sempre certi nel quantum.

Tale divieto è sancito nell’articolo 458 cod. civ. che mette a bando ogni tipo di patto sia esso di natura costitutiva, dispositiva o abdicativa.

COSA PREVEDE LA DELEGA AL GOVERNO In tale ottica, obiettivo della riforma è di invertire l’assunto previsto dall’articolo sopra esaminato, permettendo, così, al de cuius di stipulare patti aventi ad oggetto la devoluzione dei beni di sua proprietà in un momento antecedente quello dell’apertura della successione.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI

fv

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