Skip to content Skip to footer

MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI: il maltrattamento perpetrato a carico di un animale è un reato previsto e punito a norma dell’art. 544-ter c.p., il quale dispone che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. Stabilisce il secondo comma che la medesima pena è prevista nel caso in cui all’animale vengano somministrate sostanze stupefacenti o vietate ovvero venga sottoposto a trattamenti lesivi per la sua salute.

AUMENTO DI PENA IN CASO DI MORTE Se dalle condotte descritte al primo comma derivi la morte dell’animale la pena è aumentata fino alla metà. L’evento morte deve essere conseguenza di una azione od omissione avente i connotati della colpa. Se la condotta è dolosa diverrà applicabile l’art. 544-bis, rubricato “uccisione di animali”.

NON PORTARE DAL VETERINARIO IL CANE CHE VERSA IN PESSIME CONDIZIONI DI SALUTE È REATO: a stabilirlo è la recente Sentenza di Cassazione, Sez. III, n. 22579 del 15/01/2019, la quale ha rigettato il ricorso del proprietario di un cane rinvenuto dagli operatori del canile “vagante e in pessime condizioni di salute”.  Stabilisce, infatti, la Corte che “configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582 c.p.., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale”.

STATO DI SOFFERENZA DELL’ANIMALE
 E’ fondamentale ai fini dell’integrazione della fattispecie che l’animale versi in uno stato di sofferenza sia essa fisica o psicologica. Rileva altresì l’aggravamento di una malattia già esistente che comprometta, anche se non definitivamente ma comunque in maniera significativa, le sue funzioni dell’organismo. È infatti pacifico in giurisprudenza ritenere che nel “reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione (…) implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva” (Cass. Pen., Sez. III, n. 32837 del 27/06/2013).

RICHIESTA LA VOLONTARIETA’ DI LEDERE La condotta è punibile solo se il soggetto abbia agito dolosamente e cioè con coscienza e volontà di cagionare un evento dannoso o pericoloso come conseguenza della propria azione od omissione. In particolare, è la stessa Cassazione a stabilire che in “materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità” (Cass. Pen., Sez. III, n. 44822 del 24/10/2007). Il reato non sarà pertanto ascrivibile a titolo di colpa.

Avv. Stefano FRANCHI

con la partecipazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI

Leave a comment

0.0/5

Indirizzi
Teramo
Viale Mazzini, 6
Roma
Viale Mazzini 113

P. Iva 00244620670

Copyright © 2024 P.IVA 00244620670 – Privacy Policy – Cookie Policy – Tutti i diritti sono riservati – Marketing Agency Deraweb