Il disegno di legge denominato Codice Rosso, che si compone di 21 articoli, opera una modifica del codice penale volta a introdurre una corsia preferenziale per i reati contro le donne e i soggetti più deboli: le indagini saranno più veloci, e molte pene verranno inasprite. Si prevedono inoltre nuove fattispecie di reato e corsi di formazione specifica per la polizia giudiziaria chiamata a prevenire e reprimere tali reati.
Ecco, nel dettaglio, le novità disciplinate dal Codice Rosso:
INDAGINI E PROCEDIMENTI PIÙ RAPIDI – Gli articoli da 1 a 3 introducono l’obbligo in capo alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero – anche in forma orale – le notizie di reato relative a episodi di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra conviventi. Il P.M., entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, ha l’obbligo di ascoltare la vittima o il soggetto che ha sporto la denuncia.
VIOLENZA SESSUALE Le condotte vengono punite con la reclusione dai 6 ai 12 anni (precedentemente da 5 a 10). La violenza subisce un aggravamento in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile.
STALKING Anche per il reato di atti persecutori c’è un inasprimento di pena: dai 6 mesi / 5 anni previsti fino a ieri, si passa al minimo di un anno di reclusione sino a massimo di 6 anni e 6 mesi.
SFREGIO Il codice penale si arricchisce di un articolo sui casi di aggressione a una persona, con lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto. Il responsabile è punito con la reclusione da 8 a 14 anni (ed ergastolo in caso di morte sopravvenuta).
MALTRATTAMENTI Nel caso in cui avvengano a danno di familiari o conviventi, la reclusione passa dagli attuali 2 – 6 anni a 3 – 7 anni; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto avviene mediante l’uso di armi o in presenza o ai danni di minori, donne in gravidanza o disabili.
NOZZE “OBBLIGATE” Si introduce il reato di induzione a contrarre matrimonio (o unione civile) mediante l’uso di violenza, minaccia o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena base è da 1 a 5 anni, quando coinvolge un minore sale a 2 – 6 anni, con ulteriore aggravamento della metà in caso di vittima minore infraquattordicenne.
REVENGE PORN Chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso, rischia da uno a sei anni di carcere e una multa da € 5.000 a 15.000 (vedi sul punto il nostro recente approfondimento https://studiofranchivalente.com/2019/04/03/il-revenge-porn-diventa-reato/)
VIOLENZA SESSUALE L’articolo 13 inasprisce le pene nel caso in cui la violenza sia compiuta su un minore di dieci anni: dai 12 ai 24 anni di reclusione. È inoltre prevista la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.
FORMAZIONE SPECIFICA PER POLIZIA E CARABINIERI La legge stabilisce l’attivazione di corsi obbligatori di formazione specifica per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.
Avv. Stefano FRANCHI