Nella seduta dello scorso 18 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha annunciato di aver approvato lo schema di Decreto Legislativo A.G. 175 che introduce disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” , emanato in attuazione della Legge 155/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019.
IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rappresenta una riforma organica ed unitaria della disciplina delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento. Ispirato al principio di prevenzione, il Codice ha introdotto strumenti per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed ha elaborato procedure di superamento del medesimo e dello stato d’insolvenza del debitore con l’obiettivo di preservare la continuità dell’attività aziendale. Nell’intenzione del legislatore della riforma, dunque, il fallimento (termine sostituito dal Codice con l’espressione “liquidazione giudiziale”) costituisce il rimedio estremo alla crisi dell’impresa.
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO Il Codice, la cui entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021 in virtù del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), è stato oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera del decreto correttivo richiamato in premessa. Tale decreto è intervenuto al fine di:
– definire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile;
– riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento da parte di un’impresa;
– chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla predetta definizione normativa anche gli enti territoriali oltre allo Stato;
– ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore, stabilendo nello specifico che:
- il Decreto con il quale il Tribunale provvede è reclamabile;
- la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e il decreto emesso dal Giudice, oltre che pubblicato sul registro delle imprese, deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo;
- la Corte di Appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- rendere più stringenti le norme relative all’individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
NUOVI REQUISITI RICHIESTI Alcune novità introdotte dal decreto correttivo riguardano, poi, i professionisti iscritti all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure: è sancito in particolare l’obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), del D.M. 202/2014.
Il citato D.M. dispone che tali corsi abbiano una durata di 200 ore, mentre lo schema di decreto approvato specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro sia sufficiente una durata di 40 ore.
Infine, l’intervento correttivo ha precisato che i soggetti che intendano iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori – oltre a rientrare nelle categorie di cui all’art. 358, comma 1 del Codice (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori; soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale) – devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure come inizialmente stabilito dal D. Lgs. 14/2019.
Avv. Stefano FRANCHI