L’investigazione privata consiste in una serie di attività tese all’individuazione di comportamenti potenzialmente lesivi a danno di un soggetto: nell’ambito dei controlli effettuati nei confronti di un lavoratore, l’esercizio di tali funzioni incontra dei limiti specificamente imposti dall’Ordinamento.
Il prestatore di lavoro subordinato, infatti, è da sempre considerato la parte debole del contratto di lavoro in quanto, sin da tempi non recenti, sottoposto ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro: baluardo di tali diritti è la legge n. 300/1970 (anche nota come Statuto dei Lavoratori) che, anche nell’ambito delle attività investigative private, stabilisce i confini del potere datoriale.
ILLEGITTIMITA’ DELLE INVESTIGAZIONI POSTE IN ESSERE DA GUARDIE GIURATE E/O PERSONALE DI VIGILANZA Sancisce l’art. 2 delle legge n. 300/1970 che il datore di lavoro, ai fini di veder tutelata l’integrità del proprio patrimonio aziendale, può sempre far uso di guardie giurate, a patto che le condotte contestate ai lavoratori riguardino la tutela del patrimonio aziendale. Invero, il controllo deve svolgersi a distanza rispetto ai locali lavorativi, salvo casi eccezionali o altre specifiche e motivate esigenze relative ai compiti di vigilanza del patrimonio.
In aggiunta alle descritte tutele, l’art. 3 del medesimo disposto legislativo prescrive l’obbligo di comunicazione ai lavoratori dei nominativi dei soggetti adibiti a personale di vigilanza nonché delle loro mansioni.
Lo Statuto dei lavoratori, all’art. 4, prevede inoltre un generale divieto di utilizzo di impianti audio visivi e altri strumenti di controllo, recentemente oggetto di dibattito parlamentare (vedi progetto di legge Calabria http://studiofranchivalente.com/2018/10/25/417/).
ATTIVITA’ PENALMENTE RILEVANTI O FRAUDOLENTE: L’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA PRIVATA E’ SEMPRE AMMESSA Una recente Pronuncia della Suprema Corte, la N. 6174/2019, ha precisato che sono sempre ammessi i controlli da parte del datore di lavoro “ove finalizzati a verificare fatti penalmente rilevanti od integranti attività fraudolente, fonti di danno per il lavoratore stesso, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori”.
Invero, nel caso in esame, il dipendente si era allontanato dal luogo di lavoro durante l’orario di servizio omettendo di timbrare il relativo badge per un numero di giorni pari a tredici. Sebbene il lasso temporale oscillasse da 15 minuti a più di un’ora, la Consulta è stata ferrea nell’asserire che tale condotta legittima comunque il datore di lavoro ad incaricare l’agenzia investigativa privata, essendo le condotte suddette tali da integrare un illecito di natura penale, oltre che a incidere sul rapporto di fiducia alla base del rapporto di lavoro.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI