Ci si chiede spesso dopo quanto sia possibile non pagare le vecchie bollette e il legislatore in materia ha stabilito un nuovo termine di prescrizione.
COSA SUCCEDE SE NON VENGONO PAGATE LE BOLLETTE? Attraverso il conguaglio, la società fornitrice recupera quei crediti che precedentemente non sono stati riscossi. Tale diritto di credito, vantato dalla compagnia che fornisce il servizio, deve però essere esercitato entro determinati termini prescrizionali o altrimenti la pretesa risulterà illegittima.
Proprio sui termini prescrizionali delle bollette è intervenuta la Legge, la prima volta nel 2018 e poi nel 2020, cambiando la normativa vigente in materia e specificando il termine entro cui le compagnie potessero agire al fine di recuperare il credito.
FATTURE, BOLLETTE E TERMINE PRESCRIZIONALE Il Codice civile, all’art. 2934, disciplina l’istituto della prescrizione stabilendone differenti termini a seconda del tipo di diritto e sancisce che per prescrizione si intende sostanzialmente il termine entro il quale un diritto (anche di credito) deve essere esercitato.
Questo sta a significare che se la società fornitrice non si adopera al fine del recupero del credito, lasciando scadere il termine prescrizionale, essa non potrà più vantare la pretesa risarcitoria.
Nel Codice civile la prescrizione ordinaria viene disciplinata dall’art. 2946, il quale prevede che i diritti si estinguano in dieci anni, sempre che non sia espressamente previsto un termine differente.
Può accadere, dunque, che cadano in prescrizione le bollette scadute e non pagate e, come diretta conseguenza, la società non potrà più esigere il pagamento delle stesse, poiché appunto prescritte.
LA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 La Legge è intervenuta più volta per precisare quali fossero i termini prescrizionali per le bollette: prima di tali interventi, infatti, il termine di prescrizione per le bollette di utenza domestica era quello quinquennale ex art. 2948 c.c.
Inizialmente è intervenuta la Legge di Bilancio 2018, che ha previsto una nuova prescrizione breve (biennale) per le bollette, ma tale riforma sollevò molteplici problemi interpretativi perché sanciva la prescrizione biennale solo se “la mancata o errata rilevazione dei dati di consumo fosse derivata da responsabilità accertata dell’utente”.
IL NUOVO INTERVENTO LEGISLATIVO Successivamente ai problemi di natura interpretativa e a seguito della poca chiarezza della norma, la Legge è intervenuta in materia e ha stabilito in modo chiaro la prescrizione breve di due anni per le bollette di utenza domestica.
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha chiarito che il termine prescrizionale biennale opera con diversa decorrenza a seconda del credito prescritto e, più nello specifico:
- la prescrizione per le bollette della luce sarà di due anni a partire dal 03/03/2018;
- la prescrizione per le bollette del gas sarà di due anni a partire dal 01/01/2019;
- la prescrizione per le bollette dell’acqua sarà di due anni a partire dal 02/01/2020;
Occorre rilevare che il medesimo termine prescrizionale biennale, alla stregua delle bollette, è previsto per i conguagli.
La Legge di Bilancio 2020 ha, inoltre, apportato significativi cambiamenti: l’intervento precedente aveva abbassato il termine prescrizionale per le bollette di utenza domestica a due anni, ma la disciplina più recente ha portato, anche per la bolletta telefonica e ADSL, il termine di prescrizione a due anni e non più a cinque, come avveniva precedentemente.
COSA FARE IN CASO DI PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE Una volta che sia intervenuta la prescrizione, c’è la possibilità di rendere edotta la società della non sussistenza del credito vantato, tramite PEC o raccomandata a/r, chiedendone stragiudizialmente lo sgravio: se il tentativo stragiudiziale non dovesse andare a buon fine, prima di adire il giudice occorrerà in molti casi avviare un tentativo di mediazione presso gli organismi competenti.
Avv. Stefano FRANCHI