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CHE COS’E’ IL BONUS BEBÈ Il Bonus Bebè, anche noto come assegno di natalità, è una misura adottata per la prima volta con legge n. 190/2014 per le annualità 2015/2017 e successivamente prorogata di anno in anno, da ultimo con decreto legge n. 119/2018 convertito con legge n. 136/2018. Tale misura si colloca nell’ambito delle più ampie politiche di sostegno alla maternità e alla genitorialità che vedono coinvolti da un lato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall’altro le pubbliche amministrazioni regionali e locali. Il Bonus Bebè è una somma garantita alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo aventi un ISEE minorenni, in corso di validità, fino ad € 25.000.

IMPORTO DELL’ASSEGNO Per i nuclei familiari aventi un ISEE minorenni, in corso di validità, compreso tra i 7.000 e i 25.000 € l’importo dell’assegno è pari a 960 € annui. Per i nuclei familiari aventi un ISEE minorenni, in corso di validità, minore ai 7.000 € annui, l’ammontare è raddoppiato a 1.920 € annui. Per i figli, successivi al primogenito, nati, adottati o assegnati in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’importo corrisposto quale assegno di natalità è incrementato del 20%.

MODALITÀ DI PAGAMENTO Bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati all’istante. L’ente preposto al pagamento è l’INPS.

DURATA DEL BONUS Per un massimo di 12 mensilità: viene corrisposto a cadenza mensile fino al primo anno di età o del primo anno di ingresso nella famiglia adottante o assegnata in affidamento preadottivo.

DECORRENZA DEI TERMINI PER LA DOMANDA La richiesta può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare del bambino. Se la domanda è presentata entro e non oltre il termine di 90 giorni, al momento del primo pagamento, il richiedente potrà giovarsi delle mensilità pregresse e già maturate. Se la domanda perviene successivamente rispetto a tale termine, l’istante non decade dal beneficio ma il pagamento dell’assegno verrà effettuato dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

DECESSO DEL RICHIEDENTE L’assegno continuerà ad essere erogato a favore dell’altro genitore convivente con il figlio. Il beneficiario è comunque tenuto a fornire all’INPS tutti gli elementi informativi necessari entro 90 giorni dal decesso.

DECADENZA DAL BENEFICIO:

  • al compimento del primo anno di età del bambino o, in caso di adozione o affidamento preadottivo dal momento in cui si raggiunge l’anno d’ingresso nel nucleo familiare;
  • al raggiungimento del diciottesimo anno di età;
  • in caso di perdita uno degli altri requisiti previsti dalla legge;
  • per decesso del bambino;
  • per revoca dell’adozione;
  • per decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • per affido esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
  • per affido del minore a terzi;
  • per provvedimento negativo del giudice che revoca l’affidamento preadottivo.

La perdita di tali requisiti deve essere comunicata all’INPS entro il termine di 30 giorni.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI

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