Skip to content Skip to footer

È presente, in maniera sempre più rilevante, un’aspra polemica riguardo al diritto di privativa industriale sui vaccini anti-covid ottenuto dalle industrie farmaceutiche vincitrici della c.d. Patent Race. La quantità di dosi che i titolari della privativa riescono a produrre è nettamente inferiore rispetto al fabbisogno mondiale, e nel pieno della pandemia globale questo ha causato un contrasto tra l’industria farmaceutica, che ha criticato ogni tentativo di trasferimento del brevetto, e i Governi di tutto il mondo che vorrebbero prendere in considerazione un’esenzione temporanea al “monopolio” del vaccino per un evidente stato di necessità mondiale.

Prima di tutto, il fondamento economico-giuridico del brevetto, profondamente radicato nel nostro ordinamento e in quello di molti altri Stati, è quello di stimolo all’innovazione. Questo titolo fa acquisire all’invenzione le caratteristiche della escludibilità e rivalità che altrimenti non avrebbe, risolvendo in questo modo un fallimento del mercato. Le domande di brevetto dei vaccini anti-covid sono state depositate in tutti gli Stati, per cui, in primis andremo ad analizzare l’accordo TRIP’S (firmato dal Consiglio Europeo).

L’ACCORDO TRIP’S prevede eccezioni ai diritti esclusivi conferiti dal brevetto, nell’art. 31 si disciplina il procedimento con cui lo Stato Membro, che nel proprio ordinamento prevede altre eccezioni alla privativa, può concedere licenza obbligatoria. La norma continua specificando che l’uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l’aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l’autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un membro può derogare a questo requisito nel caso di un’emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. L’uso in questione è autorizzato prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno del membro che lo autorizza.

L’ORDINAMENTO INTERNO Prevede all’art. 70.1 e 2 c.p.i. la licenza obbligatoria, che può essere richiesta solo dopo tre anni dal rilascio del brevetto o quattro dalla data di deposito e se il titolare del brevetto o il suo avente causa non abbia attuato l’invenzione brevettata ovvero l’abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

Da questa breve panoramica è facile intuire che vi sono interessi contrapposti: da una parte la sanità e l’interesse pubblico, dall’altra lo stimolo all’innovazione e al diritto di privativa dell’inventore. Lo stimolo verrebbe meno perché l’inventore non ha la certezza di poter ottenere una privativa stabile.

Il vaccino peraltro è un esempio lampante di tecnologia complessa in cui per ottenere l’invenzione finale non è necessaria un’unica invenzione brevettata, ma una molteplicità di invenzioni brevettate, per cui tutta la procedura di richiesta di licenze obbligatorie da parte dei privati diverrebbe molto più complessa.  Si discute sull’opportunità di lasciare l’invenzione – e la relativa produzione – in balia delle leggi del mercato, quando sia presente un interesse della collettività e in presenza di finanziamenti pubblici.

Per disciplinare situazioni di questo tipo, gli Stati Uniti d’America, tramite il Bayh-Dole Act del 12 dicembre 1980, hanno introdotto il “March-in-rights” che consente al Governo di richiedere, per le invenzioni brevettate finanziate a livello federale, nel caso in cui il titolare del brevetto o gli aventi causa non soddisfano ragionevolmente le esigenze di salute o sicurezza, di concedere licenze o richiedere all’avente diritto di concederle a terzi.

Avv. Francesco Saverio FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Benedetta BUZZELLI

Leave a comment

0.0/5

Indirizzi
Teramo
Viale Mazzini, 6
Roma
Viale Mazzini 113

P. Iva 00244620670

Copyright © 2024 P.IVA 00244620670 – Privacy Policy – Cookie Policy – Tutti i diritti sono riservati – Marketing Agency Deraweb