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Non è infrequente che dispositivi di sicurezza, come airbag e cinture, presentino dei difetti di fabbricazione: nel caso i cui i passeggeri del veicolo, a seguito di un sinistro stradale, riportino delle lesioni (con)causate dal descritto malfunzionamento, occorre individuare il soggetto responsabile per provvedere alla corretta evocazione in giudizio.

QUAL È IL SOGGETTO RESPONSABILE? La normativa di riferimento utile alla individuazione del soggetto chiamato a rispondere del danno è dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che ha di fatto sostituito il D.P.R. 224/1988 (responsabilità per danno da prodotti difettosi).
In base alle norme vigenti il “produttore” è responsabile del danno provocato dal prodotto difettoso (art. 114 del citato Decreto) ed è tenuto al risarcimento solo in caso di:
a) lesioni personali o morte;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

QUANDO UN PRODOTTO PUÒ CONSIDERARSI DIFETTOSO? L’art. 117 del Codice del Consumo definisce difettoso un prodotto quando lo stesso non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, garantendo gli standard normalmente offerti dagli altri esemplari della medesima serie.

DEFINIZIONE NORMATIVA DI PRODUTTORE Viene considerato “produttore” il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (art.li 3, 103 e 115 D.Lgs. 206/2005).

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https://studiofranchivalente.com/2019/02/06/il-seggiolino-salva-bebe/

SI PUÒ CHIAMARE IN CAUSA IL DISTRIBUTORE? Sussiste una sostanziale equiparazione tra il produttore vero e proprio e il distributore: l’art. 3 c. 3 del D.P.R. 224/1988 considera infatti produttore anche chi appone il marchio sul prodotto (quindi, anche il distributore). Dottrina e giurisprudenza si erano dimostrate concordi nel ritenere che «il distributore o l’importatore rispondono del danno causato dal vizio costruttivo del prodotto, se abbiano un marchio od una ragione sociale coincidenti in tutto od in larga parte con quelli del produttore, e sotto tali segni distintivi abbiano commercializzato il prodotto» (fra le altre, Cass. Civ. n. 29327/2017).
In una recente Pronuncia (Cass. Civ., Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21841) la Corte di legittimità si è però discostata dal precedente indirizzo, affermando che è necessario accertare in capo al soggetto distributore “… una contitolarità o di comunione del marchio ovvero di marchio di gruppo…”. In altre parole, sostiene la Cassazione, deve essere provato in concreto o che la società distributrice sia proprietaria del marchio, oppure che abbia apposto il marchio sulla vettura incidentata.

Avv. Stefano FRANCHI

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