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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 22 marzo 2020 ha posto delle inevitabili restrizioni alle attività commerciali finalizzate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Cosa dispone in merito all’esercizio di attività di commerciali on line? In base a quanto previsto sia dal nuovo DPCM del 22 marzo 2020, sia dal precedente dell’11 marzo 2020, per le attività che si occupano delle vendite online dei prodotti, al momento consentite, si applicano le medesime misure previste per le attività produttive: ai lavoratori dovranno essere garantiti adeguati livelli di protezione, mettendo loro a disposizione tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza minime.

LA TUTELA DEL CONSUMATORE DIGITALE Il commercio elettronico, c.d. e-commerce, si identifica nello svolgimento di transazioni commerciali on-line. Nella sua dimensione più diffusa, il fenomeno include lo scambio di beni e servizi per via telematica.

Oltre alla disciplina contenuta nel Codice Civile, il quadro normativo di rilievo civilistico si compone di un intreccio di norme stratificate e dislocate in una pluralità di fonti. Le due principali sono rappresentate da:

a) DECRETO SUL COMMERCIO ELETTRONICO Il D.L. 9 aprile 2003, N. 70 ha recepito la Direttiva N. 2000/31/CE (c.d. «Direttiva sul commercio elettronico»). La normativa detta una disciplina generale diretta a promuovere il commercio elettronico (art. 1), applicabile a qualsiasi tipo di attività economica o servizio svolta online. Il D.L. 70/2003 ha introdotto, altresì, alcune norme in materia di obblighi di trasparenza (inserimento di alcune informazioni generali sul sito Internet da fornire ai potenziali acquirenti), comunicazioni telematiche a scopo commerciale, contrattazione telematica e responsabilità dei provider.

b) CODICE DEL CONSUMO In aggiunta alle norme civilistiche generali e a quelle specifiche, l’e-commerce è soggetto alle norme dirette alla specifica tutela dei consumatori contenute nel c.d. Codice del Consumo (D.L. 6 settembre 2005, N. 206): per quanto riguarda il commercio elettronico, le tutele del Codice del Consumo si aggiungono a quelle del D.L. 70/2003, con specifico riferimento al contenuto e alle modalità di rilascio delle informazioni, e prevalgono su quest’ultime (art. 49, comma 9).

CHI È IL CONSUMATORE DIGITALE? In generale, è definita consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, cod. cons.). Adattando la definizione di consumatore generale al mondo del web, qualunque utente che accede ad una contrattazione online per scopi personali, è qualificabile come consumatore “digitale”.

La protezione del consumatore digitale (e non) nel Codice del Consumo si sostanzia nei seguenti presidi: clausole vessatorie, pratiche commerciali sleali (scorrette, ingannevoli e aggressive), obblighi informativi precontrattuali e diritto di recesso a favore del consumatore..

IL DIRITTO DI RECESSO La riforma del Codice del Consumo, operata nel 2014, ha ridefinito le linee essenziali della disciplina con la previsione di un regime rafforzato del diritto di recesso del consumatore.

In generale, il diritto di recesso (o di “ripensamento” o, ancora, “ius poenitendi”) dà la possibilità al consumatore di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale entro un dato intervallo di tempo. In base alla normativa vigente, tale diritto (potestativo) può essere esercitato senza dover fornire alcuna motivazione e, di norma, senza costi, entro il termine di 14 giorni lavorativi.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione del
Dott. Alessio PRIMAVERA

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