Il Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) ha introdotto diverse misure di sostegno per le imprese (Titolo II, Capo I) duramente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’art. 25 disciplina il contributo a fondo perduto.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO Il contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 c.d. TUIR).
SOGGETTI ESCLUSI Nessuna somma è dovuta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per ottenere il contributo;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 27/20;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad es. Avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, consulenti del lavoro, medici e odontoiatri, veterinari…).
REQUISITI (Art. 25, comma 3) Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR) e ai soggetti con ricavi (art. 85, comma 1, lettere a e b, del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1, del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
CONDIZIONE (Art. 25, comma 4) Il riconoscimento delle somme è previsto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
ECCEZIONI Il predetto contributo spetta anche in assenza della condizione di cui al 4° comma (diminuzione di fatturato e corrispettivi):
- ai soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa a partire dal 1° gennaio 2019;
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sin dall’insorgere di tali eventi), i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19).
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO L’ammontare è determinato applicando una percentuale variabile, calcolata sulla differenza di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli relativi al mese di aprile 2019, nella misura del:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 19.05.2020 (dunque periodo d’imposta 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
IMPORTO MINIMO Ai soggetti beneficiari del contributo, ai sensi dei commi 3 e 4, è riconosciuto un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
ISTANZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare (anche tramite un intermediario abilitato), esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei predetti requisiti.
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’ADE Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ ANTIMAFIA L’istanza dovrà contenere anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti ed i soggetti da sottoporre a verifica antimafia come stabilito dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ad es. titolare, direttore tecnico…) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo d.lgs. (decadenza, divieto…).
Qualora dai riscontri emergesse la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo e colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (confisca).
ACCREDITAMENTO La somma verrà corrisposta dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. La procedura web verrà attivata entro la prima metà di giugno, secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973 (contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, il Fisco recupererà la parte non dovuta, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997 (sanzione dal 100 al 200 per cento dell’importo non spettante) e gli interessi al tasso del 4% annuo.
CONTROVERSIE Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal Codice del processo tributario (d.lgs. 546/1992): nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applicherà l’articolo 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Avv. Valentina DI ANTONIO