Il 27 ottobre 2020 viene approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. “Decreto Ristori” (Decreto-legge n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020): l’obiettivo del Provvedimento è quello di introdurre ulteriori risorse, di immediata fruizione, da destinare a specifiche categorie di lavoratori ed operatori economici, in seguito ai danni causati dalla pandemia da COVID-19.
IN COSA CONSISTE Le misure restrittive rese necessarie dalla diffusione del contagio hanno costretto come detto il Governo ad elaborare efficaci soluzioni di ristoro, fra le quali:
– l’erogazione del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre e dicembre, su domanda all’Inps entro il 30 novembre, per coloro che nel mese di settembre hanno avuto un reddito inferiore a 400 euro (importo del beneficio);
– l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, senza che rilevi a tal fine il ricavo registrato nel precedente periodo d’imposta;
– la cancellazione della seconda rata IMU 2020, dovuta entro il 16 dicembre e relativa agli immobili in cui le categorie interessate dalle restrizioni svolgono la loro attività e sempre che i proprietari ne siano essi stessi gestori;
– la ripetizione dell’erogazione una tantum dell’indennità pari a 1000 euro in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
– l’erogazione per il mese di novembre 2020, da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un’indennità pari a 800 euro per i lavoratori sportivi, impiegati presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti;
– il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di soggetti con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020 e attività prevalente riferibile ai codici ATECO, a condizione che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato di aprile 2019;
– la disposizione di ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021, per le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e per quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività.
A CHI SPETTA L’accesso alle misure spetta al contribuente che risulti in linea con i requisiti di base fissati all’art. 1 del D.L. n.137/2020: il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che svolgono servizi (indicati mediante codice ATECO nel Decreto) relativi alla ristorazione, ai trasporti, a sport, spettacolo e intrattenimento; esso non spetta, al contrario, a coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferibili al mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 (da considerarsi tenendo conto della data in cui si è effettuata la cessione di beni o di prestazioni dei servizi).
COME SI CALCOLA? E’ necessario applicare il coefficiente relativo al codice ATECO della propria attività (allegato al Decreto Ristori) all’importo già incassato ai sensi del Decreto Rilancio. In maniera più semplificata, la cifra alla quale applicare il coefficiente del Decreto Ristori si calcola così:
- per le imprese con fatturato 2019 fino a 400 mila euro, il 20% della perdita di fatturato di aprile 2020;
- per le imprese con fatturato 2019 fra 400 mila euro e 1 milione di euro, il 15% della perdita di fatturato di aprile 2020;
- per le imprese con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro, il 10% della perdita di fatturato di aprile 2020;
- per le imprese con fatturato sopra i 5 milioni di euro, il 10% della perdita di fatturato di aprile 2020.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo in base al D.L. n. 34/2020 e che non hanno restituito il predetto ristoro, questo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale su cui è stato erogato il precedente.
Per i soggetti che richiedono il contributo per la prima volta si necessita di apposita istanza da presentare tramite procedura telematica ed approvata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (a condizione che la partita IVA non risulti cessata).
Le quote su cui calcolare il valore del compenso sono differenziate per settore economico ed in nessun caso l’importo può superare la soglia dei 150.000,00 euro.
L’erogazione dei benefici ha modalità e tempi differenziati per il contribuente che ha già presentato domanda precedentemente, rispetto al contribuente che la presenta per la prima volta.
Questo perché il nuovo Decreto comprende anche categorie che il precedente decreto Rilancio non includeva.
Le misure previste dal Decreto del 27 ottobre sono, infatti, aggiuntive rispetto a quelle già varate ad inizio pandemia, più rapide da devolvere e semplificate nelle procedure di accesso.
Le somme stanziate, a fondo perduto, sono erogate dall’Agenzia delle Entrate e disponibili in due settimane sul conto corrente dei beneficiari.
VERSO IL RISTORI “BIS” Oggi, a distanza di soli pochi giorni dal Decreto Ristori già varato, il Governo lavora ad un nuovo Decreto Ristori ancor più estensivo dei benefici previsti: l’intento è quello di coordinare le misure del decreto con quello dell’ultimo DPCM che differenzia le restrizioni per aree geografiche.
Pertanto, al valore di 5 miliardi di euro del primo Provvedimento si aggiungerebbero ulteriori 2 miliardi con il Decreto Ristori “bis” da investire per le attività commerciali site nelle zone rosse a rischio massimo.
Il criterio logico che verrà seguito è quello di calibrare gli interventi a seconda degli effetti che le restrizioni hanno prodotto nelle tre zone in cui è diviso il Paese (rossa, arancione e verde): in tal modo, le attività economiche collocate nelle aree delle nuove zone rosse riceverebbero un aiuto finanziario maggiore, finanziato con i risparmi ancora in cassa e secondo un criterio territorialmente differenziato di stanziamento dei fondi.
Avv. Stefano FRANCHI