Con il D.L. N. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) approvato il 19 maggio scorso è stato introdotto l’ormai noto Super Ecobonus. A distanza di quasi due mesi, il Decreto sta per essere convertito in legge. Nonostante le detrazioni fiscali siano già operative per le spese sostenute dall’1 luglio 2020, non sono ancora definitivi i provvedimenti attuativi che disciplineranno concretamente l’operatività dei vantaggi economici e fiscali.
L’ULTIMO EMENDAMENTO La V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento all’art. 119 del Decreto Rilancio, che modifica ed estende la portata del testo precedente. Gli “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, ad oggi, assumono in sintesi le seguenti caratteristiche.
ECOBONUS PER SECONDE CASE L’Ecobonus al 110% è stato esteso alle seconde case, incluse le villette a schiera. Rimane preclusa, tuttavia, la possibilità di poter utilizzare l’incentivo per gli immobili di lusso, ovvero quelli con classificazione catastale A1, A8 e A9. È chiaro che questo tipo di agevolazioni potranno essere utilizzate per non più di due unità immobiliari.
PLATEA DEI BENEFICIARI L’emendamento ha esteso il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni a:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- gli istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri;
- dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri.
Scopri il testo contenuto nel Decreto Rilancio di maggio
TETTO MASSIMO PER LE SPESE SULLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI Sono altresì stati ritoccati i massimali di spesa detraibile per gli interventi di efficientamento energetico: il D.L. 34/2020 prevedeva infatti, all’Art. 119, un massimale di spesa fissato in 60.000 euro nell’ipotesi prevista dal comma 1 lettera a) e di 30.000 euro per gli interventi previsti dalle lettere b) e c) dello stesso comma.
Ad oggi, il massimo di spesa è stato rivisto come segue:
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI Si può richiedere e ottenere il Super bonus per:
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
– l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, definite dal D. Lgs 102/14.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da massimo otto unità immobiliari;
- a € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da più di otto unità immobiliari, comprese le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Garantendo il rispetto dei requisiti enunciati, sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall’Art. 3 comma 1 lettera d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/01.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Antonio Alexandre CICCONE