Sulla scia delle disposizioni previste nei mesi precedenti per far fronte all’emergenza Covid, il 19 maggio è stato emanato il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Oggi ci occuperemo di due dei molteplici temi affrontati dal Decreto, ovvero quelli disciplinati dagli articoli 119 e 121 relativi ai cc.dd. Ecobonus e Sismabonus.
IL SUPER BONUS DEL 110% L’art. 119 del D.L. “Rilancio” definisce quali sono gli interventi che potranno beneficiare della detrazione fiscale nella misura del 110%, evidenziando come prima cosa la finestra temporale entro cui è possibile fruire di detto beneficio: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Altra fondamentale condizione per poter usufruire dell’agevolazione è quella prevista dal 3° comma dell’art.119 secondo cui, per l’accesso alla detrazione, è necessario che gli interventi assicurino “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, e non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)”.
ECOBONUS Per quanto riguarda il c.d. Ecobonus, gli interventi interessati dal decreto sono:
1) Quelli di isolamento termico realizzati sulla “superficie disperdente lorda dell’edificio” in misura superiore al 25%; in questo caso la detrazione fiscale si applica alle spese fino a 60.000 euro.
2) Quelli sulle parti comuni degli edifici volti a sostituire gli “impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria” la cui spesa complessiva non superi i 30.000 euro, incluse le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
3) Quelli sugli edifici unifamiliari che sostituiscano gli “impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria”; anche in questa ipotesi la detrazione fiscale è calcolata su un importo complessivo non superiore a 30.000 euro ed include anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
4) Tutti quelli di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del D.L. n. 63/2013 (acquisto di schermature solari, di finestre comprensive di infissi nonché sostituzione di impianti di climatizzazione invernale), sempre che vengano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi previsti nei punti precedenti.
SISMABONUS Per ciò che attiene invece il c.d. Sismabonus, il comma 4 dell’art. 119 prevede una detrazione fiscale nella misura del 110% per gli interventi previsti dall’art.16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 69/2013 che hanno come scopo l’adozione di misure antisismiche e che vengano realizzati congiuntamente ad uno degli interventi descritti in precedenza.
QUALI I SOGGETI BENEFICIARI L’art. 119 del D.L. 34/2020, dopo aver enumerato gli interventi per i quali e possibile usufruire del bonus fiscale, chiarisce, al comma 9, le categorie di soggetti beneficiari:
– I condomìni
– Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
– Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché gli enti che hanno le medesime finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro poprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
– Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO Le modalità con le quali è possibile fruire della detrazione fiscale sono due:
– La prima, quella ordinaria, prevede la possibilità di detrarre dalle tasse l’importo oggetto del bonus in 5 rate annuali (diversamente da quanto prevedeva la Legge di Bilancio 2020 che “spalmava” la detrazione fiscale in 10 annualità);
– La seconda, prevista dall’art. 121 del D.L. Rilancio, offre al contribuente due possibilità:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Bisognerà, a questo punto, attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione con il quale verranno definite le modalità attuative delle disposizioni previste dall’art. 121, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Antonio Alexandre CICCONE