Il nuovo regime introdotto dalla Legge di bilancio 2019, la c.d. “flat tax”, ha esteso la platea dei contribuenti “forfettari” (dapprima individuato nelle soglie di reddito fra 25.000 e 50.000 euro), uniformando la tassazione, nella misura del 15%, a carico dei contribuenti aventi i nuovi limiti di reddito richiesti.
REQUISITI Dal 1 gennaio 2019 possono accedere al nuovo regime forfettario tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professione che, nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di € 65.000,00;
- non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- non abbiano il controllo di S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario.
I soggetti che intraprendono una attività nel 2019, sono soggetti a una sanzione amministrativa (da 250,00 a 2.000,00 euro) in caso di mancata comunicazione all’amministrazione, mentre per tutti gli altri non vi è nessun tipo di obbligo.
FORETTIZZAZIONE DEI COSTI
L’imposta del 15% prevista dal nuovo regime si applica al reddito imponibile, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti: questi ultimi, infatti, vengono calcolati dallo Stato sulla base del coefficiente di redditività forfettario (codice ATECO), assegnato alla attività per cui la partita IVA è stata aperta.
Tali abbattimenti vanno dal 60% garantito al commercio ambulante di prodotti alimentari, al solo 14% riservato alle attività immobiliari. Per gli Avvocati tale riduzione si attesta sul 22%, in forza di una redditività al 78%.
I VANTAGGI PER L’AVVOCATO
Oltre ai benefici di natura fiscale (vedi tabella sottostante), vi sono una serie di esenzioni a favore della categoria, fra cui:
– il mancato assoggettamento all’IVA (in parcella basterà la dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/14“);
– l’esenzione dalla tenuta e la conservazione dei registri;
– l’esonero dalla fatturazione elettronica, per la parcellazione ai soggetti privati;
– per le fatture al di sotto di € 77,47, l’esonero dall’apposizione della marca da bollo da € 2,00.
Vi è la possibilità, inoltre, di dedurre i contributi effettivamente versati alla Cassa Forense, ad eccezione dell’importo del 4% (siccome sostenuto dal cliente, vedi Corte Cass., Ordinanza 32258/2018).
LIMITI PER L’AVVOCATO Il professionista che abbia un volume annuale di costi molto elevato, potrebbe avere la convenienza a rimanere nel regime ordinario: tale possibilità è garantita dalla Legge, essendo l’adesione al nuovo regime meramente facoltativa.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA In virtù dei criteri enunciati, forniamo una simulazione fiscale (effettuata su meri esempi contributivi), dai quali si evince l’effettiva convenienza del nuovo regime:
Reddito | Reddito imponibile (78%) | Deduzione contributi | Imposta pagata | Aliquota effettiva |
10.000 | 7.800 | 1.400 | 15% su 6.400
960 |
960 su 10.000
9,60% |
25.000 | 19.500 | 3.000 | 15% su 16.500
2.475 |
2.475 su 25.000
9,90% |
50.000 | 39.000 | 7.000 | 15% su 32.000
4.800 |
4.800 su 50.000
9,60% |
Avv. Stefano FRANCHI