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Il Piano Garanzia Giovani si innesta nell’ambito delle politiche comunitarie. La Youth Guarantee, introdotta nell’aprile del 2013 a favore degli Stati membri aventi una percentuale di disoccupazione superiore al 25%, si pone quale obiettivo primario l’inserimento lavorativo dei giovani fino a 29 anni d’età al fine di favorire la più ampia occupazione degli stessi. Il nostro Paese ha previsto una serie di azioni sia a livello nazionale che regionale.

CHI PUÒ ADERIRE: Coloro che, al momento dell’iscrizione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 29 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa, di formazione o di studio; i cosiddetti NEET: Not [ engaged in] Education, Employment or Training. Se il soggetto ha età inferiore agli anni 18 è necessario che abbia assolto agli obblighi di istruzione e formazione. I destinatari devono, inoltre, essere residenti in Italia ovvero, se cittadini comunitari o extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o residenza. Per far parte del Piano Garanzia Giovani è necessario registrarsi sul sito ufficiale tramite apposita modulistica, sul portale della regione o presso i centri per l’impiego.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO: Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che, “senza esservi tenuti”, assumano giovani aderenti a tale Programma entro il 31 dicembre 2019 e prima dell’eventuale esaurimento delle risorse all’uopo stanziate. La circolare INPS n. 48 del 19 Marzo 2018 prevede espressamente la mancata corresponsione dell’incentivo qualora l’assunzione sia frutto dell’adempimento un obbligo legale o contrattuale.

AMMONTARE DELL’INCENTIVO: pari alla contribuzione previdenziale, con esclusione dei premi e contributi da erogare all’INAIL. L’importo massimo del beneficio è di € 8.060,00 su base annua, da riparametrare e ripartire per 12 mensilità. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale deve essere ridotto in misura proporzionale. La dotazione complessiva che lo Stato ha destinato a questa misura per l’annualità 2019 è di 160 milioni di euro: l’agevolazione verrà concessa entro i limiti delle risorse predette.

RAPPORTI INCENTIVATI:  il beneficio – secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della circolare INPS n. 54 del 17 Aprile 2019 – può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante o subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Non è possibile accedere all’incentivo in caso di rapporto di lavoro occasionale o intermittente. L’agevolazione in favore del medesimo lavoratore può essere riconosciuta per un solo rapporto e non è cumulabile con altri benefici di natura economica o contributiva, con l’unica eccezione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dall’art. 1 comma 100 della l. n. 205/2017.

AMBITO TERRITORIALE DI AMMISSIONE: L’intero territorio nazionale esclusi i rapporti aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano. In caso di spostamento al di fuori del territorio ove vige tale beneficio, questo decade dal mese di paga successivo al trasferimento.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE sono:
– l’adempimento degli obblighi contributivi;
– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e illustrati al paragrafo 6 della circolare INPS n. 48/2018.

Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI

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