Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/20) ha introdotto misure fiscali a sostegno del lavoro, delle famiglie e delle imprese al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo in tutta l’Italia. Di seguito un’analisi delle misure principali.
INDENNITÀ DI 600 EURO Viene erogata dall’INPS, previa domanda, una indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro, alle seguenti categorie professionali (articoli 27/31):
– professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
– liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– lavoratori autonomi (es. artigiani e commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.
Viene altresì previsto, all’art. 44, il riconoscimento di un’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza dovuta al COVID-19. I criteri e le modalità di erogazione sono demandati a un decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto dal Ministero del Lavoro.
BONUS BABY-SITTING È prevista la possibilità per i dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (art. 23) e per i dipendenti del settore pubblico (art. 25) di fruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600,00 euro, in alternativa al congedo di 15 giorni. Il limite è esteso a 1.000,00 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Tra le misure previste a sostegno del lavoro, l’Art. 22 del Decreto introduce nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga, stabilendo che le Regioni e le Province autonome con riferimento ai datori di lavoro del settore privato possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata di sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.292,2 milioni di euro per l’anno 2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data.
SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020, relativi a:
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
– avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.
La della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza al 31 marzo potranno essere corrisposte entro il 31 maggio 2020.
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni, sono sospesi ai sensi dell’art. 62 i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
È inoltre prevista un’analoga sospensione, ai sensi dell’articolo precedente, a beneficio di diverse categorie, fra cui ristoratori, federazioni e associazioni sportive, gestori di teatri, cinema, servizi educativi e assistenziali e legati al trasporto e noleggio.
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AFFITTI Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).
Avv. Stefano FRANCHI