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La “class action” è un rimedio di natura legale teso alla tutela di più soggetti che chiedono la soluzione di una comune questione di fatto o di diritto: la Sentenza che ne scaturisce dispiega i suoi effetti ultra partes, ossia per tutti i componenti presenti e futuri della categoria interessata.

RIFORMA La scorsa settimana il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il disegno di Legge N. 844 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107101.pdf), che ha apportato una serie di rilevanti novità alla disciplina esistente in tema di class action, di fatto ampliando il novero della casistica e dei soggetti legittimati.  La riforma, ai sensi dell’art. 7, entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale: le condotte illecite poste in essere prima di tale termine soggiacciono alla disciplina precedente.

COSA SI PUÒ FAR VALERE IN GIUDIZIO? È stato ampliato il contenuto dell’azione, che prima era limitato alle pratiche commerciali illegittime, di natura contrattuale. Con la Riforma sarà possibile chiedere un risarcimento conseguente a una responsabilità anche extracontrattuale, a patto che sia accertata una lesione di diritti individuali omogenei. Sarà altresì possibile aderire all’azione anche successivamente all’emissione della Sentenza.

CHI PUÒ AZIONARE UNA CLASS ACTION? Soggetti legittimati ad esperire l’azione di classe sono sia i singoli danneggiati (“ciascun componente della classe”), sia le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia e che abbiano quali obiettivi statutari la tutela dei predetti diritti.

CONTRO CHI È DIRETTA? La class action può essere avanzata “nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività”. Legittimata passiva, comunque, non può essere la Pubblica Amministrazione.

GIUDICE COMPETENTE E PROCEDIMENTO: L’azione si propone con Ricorso innanzi alla sezione specializzata del Tribunale in materia di impresa, ed è competente il Giudice del luogo ove ha la sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione a norma degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., senza possibilità di mutamento del rito.

AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA: Si affianca alla class action e prevede una tutela nelle more della lesione di un diritto. Consiste in “una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti” ed il fine è di ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta lesiva, sia essa di natura omissiva o commissiva.

CONDANNA E SPESE LEGALI: Quando il Giudice accoglie il ricorso (con Decreto motivato che costituisce titolo esecutivo) condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al Legale dei ricorrenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a)da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;

b)da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;

c)da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;

d)da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;

e)da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all’1,5 per cento;

f)da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all’1 per cento;

g)oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull’importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti e possono essere aumentate o ridotte del 50% in base alla complessità dell’incarico.

Avv. Stefano FRANCHI

in collaborazione con la
Dott.ssa Jessica MARCELLI

fv

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