Il danneggiamento di una automobile in sosta può assumere, a seconda delle circostanze del fatto o della modalità della condotta dell’agente, rilevanza sotto il profilo penale (aggravante del reato di furto, danneggiamento “aggravato” ex art. 635 c.p., deturpamento ai sensi dell’art 639 numero 2 c.p.); oppure assumere una valenza solamente civilistica, in presenza di danneggiamento “semplice”, o nel caso di danneggiamento o deturpamento colposo.
DANNEGGIAMENTO COME AGGRAVANTE DEL FURTO Il danneggiamento posto in essere in occasione di un furto assume le forme dell’aggravante del reato più grave, ai sensi e per gli effetti dell’art. 625 numero 2 c.p. In tema di furto, infatti, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. L’aggravante in parola è stata addebitata anche in caso di abbassamento di un finestrino mediante l’introduzione di un braccio nello stesso, lasciato semi-aperto dal proprietario (Cass. Pen. 6157/17).
DIFFERENZA FRA DANNEGGIAMENTO E DETURPAMENTO Il deturpamento o imbrattamento di una autovettura (punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,00) si verifica quando vi sia un’alterazione solo temporanea e superficiale della cosa altrui, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Cass. Pen. 24739/10).
Tirare delle uova su un auto, ad esempio, potrebbe integrare il reato di deturpamento, rigarne lo sportello sicuramente configurerà un danneggiamento.
NATURA DOLOSA DEI REATI Essendo i reati di danneggiamento e deturpamento punibili solo a titolo doloso, qualsiasi condotta accidentale sarà tutelabile solo in sede civile, mediante una richiesta di risarcimento del danno effettivamente subito.
ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE Altra discriminante fra reato e illecito civile è quella della esposizione dell’auto “alla pubblica fede”, intesa come quel sentimento di rispetto e senso di affidamento verso la proprietà o il possesso altrui su cui conta colui che lascia una cosa propria incustodita, anche temporaneamente, in tal modo esponendola a un maggior rischio.
Ne consegue che sarà perseguibile penalmente chi danneggia – o deturpa – volontariamente un auto ferma in sosta sulla pubblica via, o in un parcheggio privato aperto al pubblico (Cass. Pen. 24131/17), in ogni caso al di fuori della diretta vigilanza del proprietario (Cass. Pen. 46585/17).
In caso contrario, qualora l’auto sia sotto la sorveglianza del proprietario o custodita in un luogo privato, come un parcheggio condominiale (Cass. Pen. 7268/07), ci si dovrà rivolgere al Giudice civile che potrà liquidare il risarcimento del danno e condannare – per effetto del D.Lgs. 7/16 – l’autore del misfatto all’ulteriore pagamento di una sanzione compresa fra € 100,00 ed € 8.000,00 a titolo di illecito civile.
Avv. Stefano FRANCHI