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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020), contenente misure urgenti in materia di:

  • accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese;
  • poteri speciali nei settori strategici;
  • interventi in materia di salute e lavoro
  • proroga di termini amministrativi e processuali.

Il decreto, suddiviso in 6 capi ed è composto da 44 articoli, è entrato in vigore il 9 aprile 2020, e sarà presentato nei prossimi giorni alle Camere per la conversione in legge.

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE Fino al 31 dicembre 2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 6); in più – a norma dell’art. 10 – le imprese sono sottratte, per la durata del periodo emergenziale, all’apertura del fallimento e alle ulteriori procedure fondate sullo stato di insolvenza.

Viene  disposto infine – all’art. 5 – il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1 settembre 2021 (salve le disposizioni già in vigore).

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI  Tale strumento, disciplinato dalla Legge 662/1996 e rafforzato dal Decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020), agevola l’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di una garanzia pubblica sui finanziamenti, accordati dagli istituti di credito, alle imprese che ne facciano richiesta. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicheranno le misure previste dal Decreto Liquidità: la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito (art. 13, comma 1, lett. a) e l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARANZIA DEL FONDO Sono ammessi alla garanzia le imprese fino a 499 dipendenti (lett. b) e  i professionisti che facciano richiesta per:

  • Nuovi finanziamenti concessi a favore di piccole e medie imprese, artigiani e autonomi soggetti a partita iva (lett. m comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità).

Sono ammessi alla garanzia del fondo con copertura del 100% dell’importo finanziato, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. L’importo finanziato non potrà essere superiore a 25.000 euro.

Per il modulo della richiesta: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/

  • Nuovi finanziamenti concessi in favore di imprese con ammontare di ricavi fino a 3,2 milioni di euro (lett. n), la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.

La garanzia del fondo può coprire fino al 100% del finanziamento concesso, relativamente ai prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario, previa valutazione del merito creditizio dell’impresa che richiede il finanziamento.

  • Operazioni finanziarie delle imprese (lett. c), con copertura del 90% a patto che l’importo non superi alternativamente:
    – il doppio della  spesa salariale  annua  del  beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
    – il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel 2019;
    – il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per costi di investimento nei successivi 12 (imprese  con numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499) o 18 mesi (nel caso di  piccole  e medie imprese).
  • Finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario,  purché  il  nuovo   finanziamento   preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario, di credito  aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell’importo  del  debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il Fondo coprirà nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90%.

GARANZIA PUBBLICA CONCESSA DA SACE S.p.A.  Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese  con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19,  SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del  credito  in  Italia,  per finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi professionisti  titolari  di  partita  IVA,  che  abbiano  pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

Avv. Valentina DI ANTONIO

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