Dal primo luglio di quest’anno i guidatori che trasportano bambini di età inferiore a quattro anni saranno obbligati ad utilizzare “…un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino…”, in virtù di quanto previsto dalla Legge 117/18, che ha modificato l’art. 172 del Codice della Strada.
Tale misura si è resa necessaria per contrastare il fenomeno dell’amnesia dissociativa, in sensibile aumento negli ultimi anni, causato solitamente da situazioni di forte stress in capo ai genitori, che espone al rischio di dimenticare i bambini in auto per un tempo prolungato.
COSA PREVEDE LA LEGGE Viene inserito un nuovo comma – l’1 bis – all’art. 172 Cds, che introduce l’obbligo in capo al conducente dei veicoli (rientranti nelle categorie M1, N1, N2, N3) di installare il descritto dispositivo “salva-bebè”, che dovrà rispondere alle specifiche tecniche stabilite dal Ministero.
Campagne informative e di sensibilizzazione Per il triennio 2019/2021, il Ministero dei trasporti, di concerto con quello della salute, provvede a informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi introdotti dalla legge.
Incentivi per l’acquisto Al fine di agevolarne l’acquisto, vengono previste agevolazioni fiscali limitate nel tempo: la legge di Bilancio 2019 ha stanziato due milioni di euro, equamente suddivisi, per il biennio 2019/2020.
Sanzioni La sanzione prevista è identica a quella che si riceve per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per i bambini: multa da 81,00 a 326,00 euro e detrazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nei due anni, sussiste la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
E’ NECESSARIO SOSTITUIRE IL SEGGIOLINO? In base a quanto previsto dalla Legge, entrata in vigore il 27 ottobre 2018, e in attesa che il Ministero dirami le specifiche tecnico-costruttive e funzionali con apposito Decreto, non è necessario sostituire i seggiolini già presenti sulle autovetture: sarà sufficiente acquistare dispositivi ausiliari che rispondano alle indicazioni normative.
NORMATIVA EUROPEA “I-SIZE” Nel 2014 il Ministero dei trasporti aveva recepito con Decreto il Regolamento 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/CE), il quale ha operato delle modifiche in campo tecnico-produttivo alla precedente Normativa (ECE R44/04), in tema di sicurezza e classificazione dei seggiolini.
Classificazione il criterio di riferimento non è più il peso, ma l’altezza del bambino;
Orientamento contrario al senso di marcia fino ai 15 mesi del neonato;
Omologazione dei nuovi seggiolini sono stati introdotti nei crash test specifici requisiti tecnici in ordine all’impatto laterale (33% delle collisioni);
Stop alla produzione di “alzatine” dal gennaio 2017 è vietata la produzione di seggiolini senza schienale fino a 125 cm di altezza.
Avv. Stefano FRANCHI