Skip to content Skip to footer

Il Sisma Bonus è un’agevolazione fiscale IRPEF ed IRES, introdotta con il D.L. 63/2013, che permette la detrazione, in quota percentuale variabile, di quanto speso per interventi di adeguamento antisismico, con particolare riguardo a quelli di messa in sicurezza.

Il bonus si affianca alle ordinarie detrazioni previste dall’art.16bis, comma 1, lett. i) del TUIR (che permette la detrazione del 50% fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro da ripartire in 10 anni) concedendo benefici più consistenti, a seconda dell’ubicazione dell’edificio e della sua tipologia, fino ad arrivare ad una quota detraibile dell’85%, da ripartire in cinque annualità.

SCONTO IMMEDIATO SUI LAVORI Il D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di scegliere, al posto della detrazione, uno sconto sul corrispettivo dovuto per l’intervento di adeguamento, anticipato dall’impresa che effettui i lavori, che otterrà a sua volta credito d’imposta da ripartire in cinque anni, suscettibile di cessione ai fornitori, secondo modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

LEGGE DI BILANCIO La nuova Legge di Bilancio 2020 non ha stravolto l’assetto preesistente ma ha portato alcune importanti novità, prevedendo la detrazione al 100% di quanto corrisposto per la diagnosi sismica degli edifici; è inoltre introdotta la possibilità di cumulare Sisma bonus ed Ecobonus, per la riqualificazione energetica, e di detrarre anche spese di certificazione statica effettuata da professionisti, con agevolazioni estese anche a capannoni ed imprese.

Gli interventi devono essere realizzati su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, secondo la qualificazione dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del consiglio dei ministri.

QUALI SPESE SONO DETRAIBILI? Le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 attribuiscono un diritto alla detrazione pari al 50%, per un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare – comprensiva di pertinenze -, da ripartire in 5 annualità omogenee. All’interno delle spese da detrarre rientrano anche gli interventi di categoria inferiore, secondo un generale principio di assorbimento, quindi potranno essere calcolati anche eventuali interventi di tinteggiatura o pavimentazione.

Se gli interventi di adeguamento sono effettuati su parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta a ciascun condomino nei limiti della quota ad esso imputabile, a condizione che il versamento sia effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ADEMPIMENTI Chi intenda avvalersi del beneficio dovrà indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile o il codice fiscale del condominio, congiuntamente ad altra documentazione richiesta per la verifica della spettanza dell’agevolazione, come i bonifici bancari o postali con cui siano stati effettuati i pagamenti – su questi dovrà essere riportata la causale, il codice fiscale del richiedente, il codice fiscale o partita iva dell’impresa.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione di
Francesca DE VINCENTIIS

Leave a comment

0.0/5

Indirizzi
Teramo
Viale Mazzini, 6
Roma
Viale Mazzini 113

P. Iva 00244620670

Copyright © 2024 P.IVA 00244620670 – Privacy Policy – Cookie Policy – Tutti i diritti sono riservati – Marketing Agency Deraweb