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L’Art. 290 c.p. punisce chiunque pubblicamente vilipenda la Repubblica, le Assemblee legislative, il Governo, la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario; la stessa pena (una multa da € 1.000,00 a € 5.000,00) trova applicazione anche a chi pubblicamente vilipenda Forze Armate dello Stato o della liberazione. Ben più grave è la fattispecie disciplinata dall’art. 278 c.p., a norma del quale “chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Tali condotte di spregio delle Istituzioni, in costante aumento dall’avvento dei Social Network (per un approfondimento, clicca sul link), ha di recente coinvolto rappresentanti dello Stato stesso, e non più semplici cittadini.

VILIPENDIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il 17 settembre del 2019 il Generale dei Carabinieri in congedo ed ex parlamentare è stato rinviato a giudizio dal Gip di Roma per aver offeso l’onore e il prestigio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definito “un usurpatore” arrivando a tentare di notificare un verbale di arresto al Quirinale.

La Procura di Verona ha aperto un altro fascicolo, e lo ha inviato per competenza territoriale a Bergamo, per vilipendio al Presidente della Repubblica nei confronti di un Deputato che dal palco di un comizio di partito, lo scorso 15 settembre, ha dichiarato: “Questo Presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo”.

VILIPENDIO A FORZE ARMATE DELLO STATO Con Sentenza della Corte di Cassazione Penale (la n. 35988 del 13 agosto 2019) è stato condannato per il reato di vilipendio della Repubblica, aggravato ai sensi degli artt. 81 e 47, primo comma n. 2 cod. pen. mil., l’Ufficiale che ha scritto sul proprio profilo Facebook la frase “Stato di merda”, riferita non alla Nazione, ossia alla comunità di individui, ma allo Stato, cioè al soggetto inquadrabile e riconoscibile proprio in quegli organi quali il Governo e le Assemblee legislative. La diffusione del messaggio sul social, inoltre, è qualificata quale ipotesi di diffamazione aggravata, ex Art.595,3 c.p., perché potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di soggetti o comunque quantitativamente apprezzabile.

La Corte ha precisato che “il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l’uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile ex art 290 cod. pen.”. Ha aggiunto poi la Corte che “il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell’abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso”.

La Cassazione, nel ricostruire gli elementi costitutivi del reato, ha sottolineato infine come la manifestazione di disprezzo debba essere rivolta a valori etici, sociali o politici delle istituzioni tutelate dalla norma, sia nella loro entità astratta che in quella di enti concretamente operanti a servizio della Nazione; è sufficiente che sussista dolo generico, a nulla rilevando le intenzioni ulteriori dell’autore.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione
di Francesca De Vincentiis

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