Con Legge n. 160 del 27/12/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, il Governo ha cercato di semplificare e razionalizzare il sistema di tassazione sugli immobili: fra le diverse novità introdotte sono presenti modifiche al regime di deducibilità dell’IMU, nonché l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (con accorpamento della TASI all’IMU ed il mantenimento della TARI).
BASE IMPONIBILE E DEDUCIBILITA’ La legge di bilancio 2020 ha disposto l’integrale deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo, a partire dal 31 dicembre 2021 (annualità 2022). Si è stabilito, infatti, un incremento graduale della deducibilità per gli anni 2019-2022: nella misura del 50% per il periodo di imposta 2019 e del 60% per il periodo di imposta 2020 e 2021, fino alla deducibilità integrale nel 2022 (L. 160/2019, art.1, commi da 738 a 783).
Il calcolo della base imponibile a fini IMU per i fabbricati va effettuato prendendo in considerazione il valore dell’immobile risultante dalle scritture contabili al primo gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno i coefficienti di rivalutazione oggetto di aggiornamento.
La base imponibile va, cioè, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%), a sua volta da moltiplicare per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (abitazioni, magazzini, autorimesse);
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori e locali senza fini di lucro);
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D, eccetto quelli classificati nella categoria catastale D/5 (opifici e alberghi);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale iscritto al Catasto Terreni al primo gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (il moltiplicatore sarà pari a 110 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola), ex art. 3, co. 51 della l. n. 662 del 1996.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposta o dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, della destinazione d’uso, dell’edificabilità, della necessità di eventuali lavori di adattamento del terreno e dei prezzi medi di mercato relativi ad aree con caratteristiche similari.
In caso di demolizione del fabbricato e utilizzo dell’area a fini edificatori, il calcolo della base imponibile è determinato prendendo in considerazione il solo valore dell’area e non anche quello del fabbricato in corso d’opera, finché i lavori su esso non sono terminati.
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BENI VINCOLATI E INAGIBILI E’ confermata la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico; per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili; per quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e che siano utilizzati come abitazione principale (sempre che il contratto risulti registrato, il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda nello stesso comune in cui è sito l’immobile).
LA “SUPER IMU” Ulteriore novità introdotta dalla legge di bilancio 2020 è l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, comprensiva di IMU, TASI e TARI.
La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta IMU e TASI e concede ai Comuni più ampi spazi di manovra per la rimodulazione delle aliquote, con lo scopo di semplificarne la fiscalità.
Le amministrazioni hanno maggiore discrezionalità nello stabilire a chi applicare la nuova IMU, potendo anche decidere di azzerarla, mentre l’aliquota base è stata fissata all’8,6 per mille (mantenendo immutata l’esenzione per le prime abitazioni).
SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA Da gennaio 2020, oltre al possessore dell’immobile (quale proprietario o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi), è soggetto passivo IMU anche il genitore con figli a carico che risulta assegnatario della casa familiare, in quanto riconosciuto titolare del diritto di abitazione.
Significativa novità che modifica il precedente regime di applicazione dell’imposta relativamente agli immobili assegnati a seguito di rottura del vincolo coniugale.
Ne consegue che: in presenza di affidamento di figli minori, l’assegnazione della casa familiare rende esente il genitore dal pagamento dell’IMU; in assenza di figli minori la soggettività segue i criteri ordinari.
DECRETO RISTORI, COSA CAMBIA PER LA SECONDA RATA IMU 2020: Tra le misure urgenti introdotte dal Decreto n.137 del 28.10.2020 per il sostegno dell’economia a seguito di pandemia da Covid-19, vi è, all’articolo 9, un’agevolazione in materia di IMU.
Con riguardo ai settori artistici e turistici sono, infatti, previste delle esenzioni relative al pagamento della seconda rata IMU (in scadenza il 16 dicembre) per le seguenti categorie di immobili:
- Alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, residence, campeggi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle suddette attività;
- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
- Immobili adibiti allo svolgimento di attività di esposizione in ambito di manifestazioni e fiere;
- Immobili destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti, teatri, o destinati a discoteche, sale da ballo e night-club ed anche piscine, palestre, sale giochi e biliardi sempre che i relativi proprietari ne siano anche gestori.
Si vuole, in tal modo, agevolare tutte le attività economiche “sospese” in quanto oggetto di restrizioni, nel rispetto di quanto previsto dalla Commissione europea con la Comunicazione del 19 marzo 2020 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza da Covid-19″.
Avv. Stefano FRANCHI