Il 19 giugno 2019 l’Unione Europea ha adottato una Direttiva (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2019-INIT/it/pdf) in tema di tutela delle condizioni di lavoro, introducendo diversi obblighi per i datori e maggiori tutele a vantaggio dei lavoratori autonomi e atipici. I singoli Stati membri dovranno entro tre anni adeguare i rispettivi Ordinamenti alla nuova disciplina.
MAGGIORI TUTELE PER LE PARTITE IVA In Italia molti titolari di partite IVA, che a tutti gli effetti rientrano nella categoria dei lavoratori atipici, potranno beneficiare di una serie di garanzie che prima erano sostanzialmente precluse. Il datore di lavoro, infatti, sarà obbligato a fornire – entro sette giorni dall’inizio dell’impiego – gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, quali:
– il luogo di lavoro fisso o prevalente;
– il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore, o una breve descrizione dello stesso;
– la data di inizio, di fine o la durata del rapporto di lavoro e dell’eventuale periodo di prova;
– la retribuzione e le modalità di pagamento;
– quando prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana lavorativa, nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
– la durata massima del periodo di prova, mai superiore ai sei mesi.
FORMAZIONE PROFESSIONALE La Direttiva impone altresì al lavoratore – qualora previsto dalla legge – di erogare al lavoratore la formazione professionale, che deve essere retribuita e, ove possibile, effettuata durante l’orario di lavoro.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRI LAVORI Ai lavoratori autonomi e atipici sarà inoltre garantita la possibilità di svolgere altri lavori, oltre a quello per cui sono già pagati. La Direttiva, infatti, prevede che il datore – salvo i casi di salute, sicurezza e prevenzione dei conflitti di interesse – non potrà vietare al lavoratore di accettare impieghi, né riservargli un trattamento sfavorevole sulla base di tale scelta.
Avv. Stefano FRANCHI