Nell’attività sportiva è insito un rischio dovuto alla stessa natura dello sport, come contatti fisici o cadute che possono verificarsi senza alcuna volontarietà altrui.
Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2048 c.c. a carico dell’istituto scolastico, a seguito di un infortunio di un alunno nell’ora dedicata all’attività motoria, non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro ma è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato anch’esso nella gara e che la scuola non abbia posto in essere tutte le misure idonee per evitare il fatto.
Detto principio è stato disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la Pronuncia N. 9983 del 10 aprile 2019, la quale ha escluso la responsabilità della scuola ai sensi dell’art. 2048 c.c., in merito alla responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato da fatto illecito dall’alunno nel tempo in cui è sotto la propria vigilanza ed ha escluso, altresì, la responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose, nonché per danni da cose in custodia (ex artt. 2050-2051 c.c.).
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ La Corte di Cassazione, nella Pronuncia in commento, ha ribadito che in materia di risarcimento del danno per responsabilità civile conseguente ad infortunio da attività sportiva, ove siano derivate delle lesioni ad un concorrente, occorre distinguere tra l’evento dannoso, conseguenza di un comportamento illecito, il quale deriva da uno specifico scopo di cagionare un danno ingiusto e tra l’evento dannoso che sia privo dell’elemento soggettivo, in quanto l’infortunio sia meramente avvenuto in seguito ad una azione di gioco.
Le due ipotesi si connotano a livello giuridico in maniera differente poiché il compimento di un atto di gioco posto in essere in quanto tale, non può configurare la responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., poiché essa necessita della presenza dell’elemento soggettivo della volontarietà nella causazione dell’evento dannoso.
Laddove, invece, lo studente infortunato fornisca la prova dell’illecito commesso dall’altro studente, la scuola deve provare di aver adottato tutte le misure cautelari idonee ad evitare il fatto.
ONERE DELLA PROVA PER LA SCUOLA L’istituto Scolastico, a quel punto, dovrà dimostrare di aver esercitato le azioni di sorveglianza con la diligenza idonea ad impedire il fatto, per consolidata giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. Civ. sez. III, 22 gennaio 1990, n. 318 e ss.), cui si aggiunge la Sent. della VI sez. della Corte di Cassazione Civile N. 14216 del 4 giugno 2018 in tema di culpa in vigilando di precettori e maestri d’arte, i quali per liberarsi dalla presunzione di colpa, posta a loro carico dall’art. 2048 c.c., hanno l’onere di provare che, ai sensi dell’art. 1176 c.c. comma 2, nessun altro precettore diligente avrebbe potuto evitare il danno, nelle medesime circostanze.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Alessio PRIMAVERA