Skip to content Skip to footer

Con l’attesa Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi in materia di normativa antiusurastabilendo che gli interessi moratori usurari sono illeciti e non sono dovuti, non escludendo però la debenza degli interessi corrispettivi che siano stati lecitamente pattuiti. La decisione in commento sembrerebbe così porre fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale, rappresentando un’articolata risposta ai quesiti sollevati con l’ordinanza interlocutoria 26946/2019 e di seguito riportati:

  • Se fosse possibile o meno assoggettare anche gli interessi di mora al diritto positivo antiusura con le tutte le implicazioni che ne discendono;
  • In caso di affermata assoggettabilità nei termini di cui sopra, se il carattere usurario degli interessi moratori andasse verificato mediante la semplice comparazione con il c.d. tasso – soglia usura calcolato in base al T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) ex art. 2 L. 108/1996, oppure se occorresse valutare l’avvenuto superamento del relativo tasso medio nel caso concreto e con quali modalità.

L’ORIGINE DEL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE Le Sezioni Unite hanno in primo luogo richiamato le contrapposte tesi giurisprudenziali. La tesi restrittiva, confermata anche dall’Arbitro Bancario Finanziario, sostiene che la disciplina antiusura si applicherebbe soltanto agli interessi corrispettivi in ragione della loro funzione remunerativa. Gli interessi corrispettivi, infatti, rappresentano la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro mentre quelli moratori costituiscono il risarcimento del danno che il creditore subisce a causa dell’inadempimento del debitore. A conforto della propria posizione, inoltre, l’indirizzo interpretativo restrittivo osserva che nelle voci computate nei decreti ministeriali non sono inclusi gli interessi di mora.

Di contro avviso la tesi estensiva che estende l’usura agli interessi moratori sulla scorta degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644, comma 4, c.p., 2, comma 4, L. n. 108/1996, 1 comma 1, D.L. 394/2000, dai quali non si evince alcuna distinzione tra le varie tipologie di interessi. Le predette disposizioni, invero, si riferiscono letteralmente a tutti gli oneri pattuiti tra le parti “a qualsiasi titolo”. L’orientamento estensivo esclude, poi, che il mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia da parte dei decreti ministeriali abbia valore ermeneutico, poiché la disciplina secondaria non può certo costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati di fonte primaria.

Scopri il nostro approfondimento sull’anatocismo bancario

ANATOCISMO BANCARIO: QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE AI CORRENTISTI?

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE E I SUOI RIFLESSI APPLICATIVI Nel ricomporre il contrasto tra le due opzioni, le Sezioni Unite hanno ritenuto che – alla luce delle finalità sottese alla disciplina antiusura e in particolare dell’esigenza di piena tutela del soggetto debitore – il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei agli interessi moratori. Tale disciplina, invero, “intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il soggetto finanziato”.

Acclarata l’assoggettabilità del tasso di mora alla normativa riguardante l’usura, la Suprema Corte ne ha dedotto che – in caso di accertata usurarietà degli interessi moratori – “…si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti…”. In altre parole, gli interessi moratori usurari sono illeciti e non sono dovuti ma ciò non esclude la debenza degli interessi corrispettivi che siano stati lecitamente pattuiti. A questa forma di tutela si aggiungerebbe quella prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) allorquando i contratti siano conclusi con un consumatore. Per questi motivi “la clausola usuraria” abusiva potrebbe essere dichiarata nulla in sede giurisdizionale.

TASSO DI MORA E ACCERTAMENTO Ma come accertare l’usurarietà del tasso di mora se lo stesso non viene in rilievo nella determinazione del T.E.G.M.? Le Sezioni Unite forniscono risposta anche a tale quesito, affermando che “la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.E.G.M. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Con la precisazione che se i decreti ministeriali non recano neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato con la maggiorazione prevista.

Avv. Stefano FRANCHI

Leave a comment

0.0/5

Indirizzi
Teramo
Viale Mazzini, 6
Roma
Viale Mazzini 113

P. Iva 00244620670

Copyright © 2024 P.IVA 00244620670 – Privacy Policy – Cookie Policy – Tutti i diritti sono riservati – Marketing Agency Deraweb