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Sono stati recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale due importanti provvedimenti: la legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 in tema di intercettazioni, ordinamento penitenziario, processo da remoto e sistema di allerta Covid-19.

DECRETO LEGGE 30 APRILE 2020 N. 28 Il succitato decreto legge si compone di 8 articoli ed ha a sua volta apportato, tra l’altro, anche alcune modifiche all’articolo 83 del decreto Cura Italia convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.

Alla luce di tali provvedimenti, le più importanti novità in materia di giustizia civile e penale sono le seguenti:

UDIENZE DA REMOTO Tra le misure di contrasto al Covid-19 che i capi degli uffici giudiziari possono adottare è prevista la possibilità di svolgimento, mediante collegamenti da remoto, delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione; lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, come previsto dal decreto legge n. 28 e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

ATTIVITÀ DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE È prevista anche la possibilità di svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

DEPOSITO TELEMATICO IN CASSAZIONE Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020 (termine prorogato dal decreto legge 30 aprile n. 28, cfr sotto), il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica; l’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento, del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che accerta l’idoneità e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

MEDIAZIONE Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (termine prorogato), gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica mediante sistemi di videoconferenza.

MODALITÀ SEMPLIFICATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA ALLE LITI Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore insieme alla copia di un valido documento di identità; il documento analogico sottoscritto può essere trasmesso anche in copia informatica per immagine ed anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (es. tramite e-mail, whatsapp…). In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

UDIENZE PENALI DA REMOTO Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (termine prorogato) le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha aggiunto un ulteriore periodo, stabilendo che “… le  disposizioni  di  cui  al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi  acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”.

PROCEDIMENTI PENALI IN CASSAZIONE E CAMERA DI CONSIGLIO Fino al 30 giugno 2020 (termine prorogato), per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale, dicitura sostituita dal decreto legge n. 28 dalla seguente: “salvo che una delle  parti  private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”.

COMPIMENTO DI ATTI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (termine prorogato), nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

LE DELIBERAZIONI COLLEGIALI IN CAMERA DI CONSIGLIO Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (termine prorogato), nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Il decreto legge 30 aprile ha precisato che “nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle  deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”.

PROROGA DI ALCUNI TERMINI Il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha inoltre prorogato alcuni termini: ovunque ricorra nell’articolo (art. 83), il termine 30  giugno 2020, tale termine è prorogato al 31 luglio 2020; il termine del 15 aprile 2020, di cui al comma 20 (dell’art.83), è prorogato all’11 maggio; il termine del 16 aprile 2020, di cui al comma 6 (dell’art.83), è fissato al 12 maggio; Viene prorogato, dal succitato decreto legge (art.1), al 1°settembre il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, con l’applicazione quindi delle nuove norme ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

L’APP PER TRACCIARE I CONTAGI  (art.6 decreto legge 30 aprile n. 28) Al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 e tutelarne la salute, è istituita una piattaforma per allertare i soggetti che tal fine abbiano installato, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero adotterà misure idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Avv. Valentina DI ANTONIO

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