Nella data di ieri la Corte Costituzionale – investita della questione il 14 febbraio 2018 dalla Corte di Assise di Milano – si è pronunciata sulla rilevanza penale della istigazione e dell’aiuto al suicidio.
IL CASO Per meglio comprendere la questione è necessario fare un passo indietro. Il 28 febbraio 2017 Marco Cappato veniva iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (per approfondire, clicca sul link), con l’accusa di “aver rafforzato il proposito suicidiario di Antoniani Fabiano” (meglio noto come Dj Fabo). Quest’ultimo era infatti rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014 e i vani tentavi finalizzati al miglioramento delle sue condizioni, avevano determinato in lui la ferma volontà di porre fine alla sua vita.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale era chiamata a stabilire se fosse reato, ai sensi dell’art. 580 c.p., la condotta posta in essere da Marco Cappato, ovvero fornire assistenza a una persona malata che volesse porre fine alle proprie sofferenze. La Consulta si è pronunciata, ritenendo “non punibile, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito del suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
MODALITÀ DELLA CONDOTTA “In attesa di un indispensabile intervento del legislatore – precisa poi il comunicato – la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/17)”.
NON PUNIBILITÀ In presenza pertanto di un malato irreversibile, che patisca sofferenze ritenute intollerabili e che per questo abbia maturato – in maniera autonoma e libera – la convinzione di porre fine alla propria vita, la condotta di un soggetto terzo che presti assistenza al suicidio non sarà punibile, sempre che posta in essere rispettando le modalità previste dalla normativa (l 219/17) sul consenso informato.
Avv. Stefano FRANCHI