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Nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, la clausola “claims made” (a richiesta fatta) subordina la operatività della garanzia alla circostanza che la richiesta di risarcimento sia intervenuta durante il periodo di efficacia del contratto.

La peculiarità di funzionamento rispetto all’ipotesi tipica ex art. 1917 C.C. denominata “loss occurrence” (la polizza manleva i danni intervenuti durante il periodo di copertura assicurativa, anche se denunziati successivamente), ha ingenerato un vasto dibattito giurisprudenziale in ordine alla validità o meno della clausola e, in particolare, sotto il profilo della meritevolezza della pattuizione.

I princìpi ermeneutici essenziali in materia sono dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nella Sentenza N. 9140/16, in cui si stabilisce che la clausola “claims made”:

1) non è nulla per mancanza dell’alea (dunque è lecita), nella parte in cui in cui consente la copertura di fatti commessi dall’assicurato prima della stipula del contratto (c.d. claims made con garanzia pregressa) perché restano impregiudicati gli altri elementi costitutivi della fattispecie (come la denunzia del sinistro);

2) non è vessatoria, poiché – in sintesi – essa rientra nella categoria dei patti delimitativi dell’oggetto dell’assicurazione e non della responsabilità;

3) pur essendo lecita e non vessatoria, a seconda del contenuto e delle modalità operative potrebbe risultare non diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento ex art. 1322 C.C..

Il plenum della Corte focalizza pertanto l’indagine sul “terreno sdrucciolevole” del giudizio di meritevolezza che deve essere compiuto in concreto e non in astratto, ponendo particolare attenzione alla tipologia di clausole claims made “impure” ovvero quelle che limitano la retroattività a un periodo circoscritto di tempo (di solito, due/tre anni prima del periodo di efficacia della polizza). Indicatori affidabili ai fini del menzionato vaglio – continua la Cassazione – sono la qualità delle parti e la loro condizione conoscitiva riguardo al contenuto della clausola, l’ampiezza del periodo di retroattività, il pericolo di esposizione dell’assicurato a buchi di garanzia, il risparmio economico rispetto alla stipula di una polizza “loss occurrence”.

Le successive “Sentenze gemelle” N. 10506 – 10509 del 2017 emanate dalla Sezione Terza del Supremo Collegio, si pongono in una prospettiva innovativa e – per certi versi – diversa rispetto al precedente arresto.

Il difforme percorso argomentativo prende le mosse dalla evocazione dei lavori preparatori al Codice Civile (“sarà immeritevole ogni patto contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume e all’ordine pubblico”), passando dal secolare ammonimento di diritto romano “non omne quod licet, honestum est” (non tutto ciò che è lecito, è altrettanto onesto) e culmina nell’analisi dei precedenti editi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di declaratoria di immeritevolezza di patti atipici.

Nell’esaminare il caso di specie (un contratto di assicurazione stipulato da una Azienda Sanitaria contenente una “claims made” con garanzia pregressa triennale), la Terza Sezione ha dunque ritenuto che la clausola fosse immeritevole, tout court, per il fatto che escludeva la copertura dei danni richiesti dopo la scadenza della polizza ma verificatisi nella vigenza della stessa: “…Una clausola di questo tipo, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulata da un soggetto esercente la professione sanitaria, ed a copertura dei rischi propri di questa, non appare destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela…”.

E’ evidente la diversità applicativa del concetto di meritevolezza ex art. 1322 C.C. emergente nelle Decisioni N. 9140/16 e N. 10506-10509/17, in relazione alla funzionalità delle claims made “impure”:

– laddove le Sezioni Unite “guardano indietro” all’ampiezza del periodo di retroattività, la Terza Sezione “guarda avanti” all’eventuale previsione del periodo di ultrattività;

– laddove le Sezioni Unite invitano il giudice del merito a intervenire con la bilancia, al fine di soppesare concretamente vantaggi e svantaggi sinallagmatici, la Terza Sezione cala la scure della nullità su tutte le “claims” che non coprono sinistri denunciati oltre il periodo di efficacia della polizza.

I diversi orientamenti registrati presso i Tribunali e le Corti territoriali in favore dell’una o dell’altra concezione, fra cui si segnala la Corte di appello di L’Aquila: “…Questa Corte non disconosce che la terza sezione della Cassazione, recentemente si sia espressa ritenendo immeritevoli di tutela le clausole siffatte (Cass. Sez. III, 28.4.17 N. 10506 e N. 10509) tuttavia, sulla scia dell’indirizzo dato dalle Sezioni Unite nella citata Sentenza, si ritiene per le ragioni già sopra esposte che la valutazione operata porti a scartare nella fattispecie in esame il giudizio di immeritevolezza della clausola in questione…” (cfr. Sentenza N. 1743/2017, punto 35), lasciano presagire la necessità di nuove Pronunce di legittimità in grado di armonizzare la questione, che può dirsi più che mai aperta.

Avv. Francesco Saverio FRANCHI

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